IL DIRETTORE DEI LAVORI RISPONDE DEI DIFETTI DI COSTRUZIONE. LA SENTENZA

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Il direttore dei lavori deve rispondere dei difetti di costruzione a causa della carente supervisione dell’appaltatore. La seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27045 del 18 ottobre 2024, ha stabilito che il direttore dei lavori è tenuto a rispondere per i vizi di costruzione qualora non garantisca un’adeguata sorveglianza sul cantiere.

In particolare, è necessario che verifichi che i lavori aderiscano al progetto e alle norme tecniche previste.

Nel contesto analizzato, un immobile presentava infiltrazioni derivanti da un errato posizionamento delle tegole sul tetto, problema che ha portato alla condanna del professionista coinvolto.

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La vicenda: infiltrazioni e responsabilità

Circa sei anni dopo l’acquisto di una proprietà, il proprietario ha rilevato infiltrazioni di acqua nel sottotetto. Le indagini tecniche hanno rivelato che l’anomalia era causata da errori nell’installazione delle tegole e nella guaina protettiva, effettuata non seguendo le buone pratiche tecniche. Di conseguenza, il proprietario ha intrapreso azioni legali contro il progettista e direttore dei lavori, accusandolo di mancata sorveglianza. In un primo momento, la Corte d’appello aveva sostenuto il professionista, ordinando al proprietario di restituire oltre 14 mila euro e ulteriori spese per la consulenza tecnica.

Tuttavia, la Cassazione ha ribaltato tale decisione, accogliendo la richiesta del proprietario e confermando la responsabilità del direttore dei lavori.

Dovere di controllo del direttore Secondo la Corte, spetta al direttore dei lavori vigilare affinché l’opera sia realizzata conformemente al progetto e alle norme tecniche, assicurandosi che ciascuna fase dei lavori sia correttamente eseguita per prevenire difetti costruttivi. Nel caso in questione, il direttore non aveva verificato l’adeguata posa delle tegole e della guaina. Questa negligenza ha portato ai difetti riscontrati nell’immobile. La Corte ha inoltre evidenziato che il direttore deve comunicare tempestivamente con il committente in caso di problemi e fornire all’appaltatore le necessarie istruzioni.

La Corte di Cassazione ha fatto riferimento a diverse sentenze precedenti per supportare il proprio ragionamento:

Cassazione, Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448: questa sentenza ha affermato che il direttore dei lavori è tenuto a tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, assicurandosi che i lavori siano eseguiti in conformità con il capitolato d’appalto. L’obbligo di controllo si estende a ogni fase della realizzazione dell’opera, con particolare riguardo alla qualità dei materiali e alla corretta esecuzione delle tecniche costruttive.

Cassazione, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456: secondo questa decisione, il direttore dei lavori ha il dovere di intervenire quando riscontra violazioni delle regole dell’arte, adottando misure correttive e segnalando eventuali difetti che potrebbero compromettere la sicurezza e la stabilità dell’edificio.

Cassazione, Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700: la Corte ha ribadito che il direttore dei lavori non può limitarsi a eseguire passivamente le disposizioni dell’appaltatore. Al contrario, deve esercitare una sorveglianza attiva e impartire disposizioni tecniche per correggere eventuali anomalie, pena la responsabilità per i danni derivanti dai difetti dell’opera.

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La Cassazione ha sottolineato le responsabilità del direttore, che, essendo anche progettista, aveva il doppio compito di supervisione e progettazione. Non avendo assicurato che i lavori rispettassero il progetto da lui stesso redatto, è stato ritenuto responsabile dei difetti.

Conclusioni

Questa sentenza della Cassazione funge da avvertimento per tutti i direttori dei lavori: il loro ruolo va oltre la semplice progettazione e richiede una vigilanza continua e meticolosa sull’appaltatore durante l’esecuzione. La negligenza o il mancato intervento nel correggere errori può avere conseguenze significative, tra cui la responsabilità per i difetti dell’immobile e l’obbligo di risarcire il committente.

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