Rivalsa Inail infortunio sul lavoro

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Rivalsa Inail infortunio sul lavoro: in questo articolo parleremo delle azioni di rivalsa da parte dell’Inail per recuperare dai responsabili dei danni patiti dal lavoratore tutte le prestazioni erogate per un infortunio o malattia professionale.

Prima di affrontare il tema rivalsa dobbiamo ricordare che un infortunio sul lavoro Inail è ogni incidente che avviene per una causa violenta in occasione lavorativa dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità al lavoro coperto dall’assicurazione obbligatoria Inail.

In sintesi ci deve essere un trauma violento altrimenti l’inabilità rientra nell’ambito di una malattia professionale o malattia comune Inps.

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Azioni di rivalsa inail infortunio sul lavoro

Sappiamo che il danno biologico da infortunio sul lavoro ricomprende le suddette prestazioni:

  • 1 giorno di infortunio: 100% retribuzione da parte del datore;
  • 3 giorni successivi: 60% retribuzione da parte del datore, salvo diverse disposizioni contrattuali più favorevoli;
  • 4 giorno successivo: 60% retribuzione da parte dell’Inail fino al 90 giorno di infortunio;
  • 90 giorno successivo: 75% della retribuzione da parte dell’Inail fino a guarigione.

In caso di postumi invalidanti accertati dalla sede Inail:

  • sino al 5%: nessun indennizzo;
  • dal 6% al 15%: indennizzo del danno biologico in forma capitale;
  • dal 16% al 100%: indennizzo in forma di rendita (pensione).

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Azione rivalsa inail

Abbiamo accennato nella premessa delle azioni da parte dell’Inail peri il recupero delle prestazioni indennizzate agli assicurati denominate genericamente di rivalsa, ma vediamo ora nel dettaglio le azioni di regresso e di surroga.

Azione di regresso inail contro il datore di lavoro

I lavoratori ogni giorno subiscono gravissimi infortuni sul lavoro o contraggono malattie professionali a causa di gravi violazioni degli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza.

Ricordiamo che l’Inail copre tutti gli infortuni sul lavoro compresi quelli che avvengono per colpa, distrazione o negligenza del lavoratore dipendente, anche quando non si è in regola perché non sono stati versati dal datore di lavoro i contributi previdenziali o perché il rapporto di lavoro è del tutto irregolare perché senza assunzione, quindi anche in caso di infortunio sul lavoro in nero.

L’inail infatti in caso di responsabilità nell’evento del datore o di un soggetto terzo deve comunque erogare la prestazione al lavoratore infortunato, ma ai sensi del Testo Unico (D.p.r. 1124 del 1965, art. 11), può tuttavia esercitare l’azione di regresso per richiedere il rimborso delle somme erogate a titolo di indennità e di spese mediche accessorie.

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La persona civilmente responsabile deve anche versare all’Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell’ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle Inail.

Azione di rivalsa inail assicurazione: la surroga

Tra gli infortuni sul lavoro Inail sono ricompresi anche gli infortuni in itinere durante il percorso di andata e ritorno da casa al lavoro.

L’art. 1916 codice civile attribuisce all’Inail (anche all’Inps) il diritto di recuperare le somme erogate alle vittime di incidenti stradali (per andare a lavoro) per illeciti commessi da soggetti terzi nella pubblica via. Normalmente sono le Compagnie assicurative che nell’ambito del contratto assicurativo RCA dovranno far fronte a tali rimborsi agli enti previdenziali.

Chiaramente il lavoratore in caso di infortunio in itinere non potrà duplicare il risarcimento del danno fisico dall’Inail e dall’assicurazione del responsabile in quanto danni complementari. Ed infatti questa procedura di surroga impedisce che il danneggiato possa ottenere due risarcimenti per lo stesso danno.

In sintesi il lavoratore per questi danni dovuti a responsabilità di soggetti terzi (datore, ditte esterne, assicurazione Rca) prima verrà valutato e indennizzato dalla sede Inail e poi potrà procedere al risarcimento del danno differenziale. La misura di tale indennizzo ricomprende la percentuale del danno subito dal lavoratore non direttamente indennizzabile dall’Inail (invalidità compresa tra 1% e 5% e la prognosi temporanea, il danno morale, esistenziale non riconosciuti). Si intende la differenza tra l’indennizzo Inail e il danno civilistico più alto al quale andrà sottratto il risarcimento lavoristico Inail.

Quando fare opposizione

Ricordiamo che qualora l’Inail respinge l’infortunio o la richiesta d’indennizzo oppure la accoglie in misura inferiore il lavoratore infortunato deve presentare un ricorso Inail infortunio sul lavoro contro il provvedimento contestato.

Il termine di prescrizione per procedere con l’opposizione è di 3 anni dal giorno dell’incidente.

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