Antitrust, aperta istruttoria sul master service agreement tra Tim e Fibercop. Decisione nel gennaio 2026

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L’Antitrust italiano punta il suo faro sul master service agreement siglato da Tim e Fibercop e avvia l’istruttoria per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel contratto tra i due operatori. Lo si legge nel bollettino settimanale dell’Autorità, guidata da Roberto Rustichelli, che avvia la sua azione su segnalazioni di Open Fiber, Vodafone, Iliad e dell’Associazione Italiana Internet Provider. Indagine comunque in qualche modo prevista dopo il deferimento, da parte della Direzione generale concorrenza della Commissione Ue, della revisione dei master service agreement alle autorità nazionali durante l’approvazione dell’accordo a maggio.

La conclusione del procedimento è prevista il 31 gennaio 2026.

La durata trentennale

Entrando nello specifico, il contratto è stato depositato da Fibercop – società che ha in pancia l’ex rete Tim e che fa capo a una cordata guidata dal fondo Usa Kkr al cui interno ci sono anche Mef e F2i – il 15 luglio scorso e «prevede che i servizi di accesso all’ingrosso, passivi e attivi, siano forniti in esclusiva da Fibercop per quindici anni, rinnovabili in automatico per altri quindici anni, riporta l’Agcm. Altri servizi saranno invece forniti da Tim a Fibercop. Secondo quanto dichiarato da Fibercop nella nota di accompagnamento depositata con il master service agreement, «l’accesso è reso disponibile a Tim a termini e condizioni non discriminatorie, e con l’impegno di Fibercop a operare sulla base di un modello wholesale-only».

Per Tim «la previsione dell’esclusiva di rifornimento da FiberCop costituisce la garanzia di una continuità di approvvigionamento di servizi wholesale necessari alla commercializzazione dei servizi nei mercati retail di rete fissa».

Secondo l’Antitrust il contratto «contiene delle previsioni suscettibili di realizzare un’intesa restrittiva della concorrenza, avente ad oggetto e/o per effetto il coordinamento delle attività commerciali di FiberCop e Telecom Italia». All’esame in particolare la durata dell’«esclusiva di fornitura a favore di Fibercop», troppo lunga, «giungendo de facto a trent’anni» con un secondo fattore di criticità che «potrebbe derivare dagli sconti a volume che «aumentano, per ogni cliente aggiuntivo, al superamento di alcune soglie percentuali del rapporto tra linee attivate e linee attivabili, all’interno di una determinata area geografica, arrivando a un massimo di due euro a linea di sconto, rispetto al prezzo regolato da Agcom, una volta superato il 12% di tale rapporto».

In questo caso la valutazione dell’Autorità è che possano esserci profili di criticità perché «se da un lato questi sconti sono offerti anche ad altri operatori su basi non discriminatorie, dall’altro lato si rileva che le soglie di quote di mercato previste dall’Msa per accedere agli sconti potrebbero essere raggiungibili solo da Tim.

Infine «è necessario valutare anche le previsioni relative alla concessione dei diritti Iru sui rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali». In quest’ultimo caso « Tim potrebbe trattenere indebitamente capacità produttiva e precludere l’accesso a tali infrastrutture da parte di altri operatori concorrenti che intendano servire quei clienti».

Revoca impegni coinvestimento 

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Nello stesso bollettino l’Agcm ha disposto la revoca degli impegni di coinvestimento presi da Tim e Fibercop nell’ambito degli accordi tra Fibercop, Kkr, Tim, Fastweb e Tiscali nel 2020 all’atto della nascita di Fibercop, newco in cui era stata trasferita la rete secondaria di Tim.

Via libera Vodafone-Swisscom

Inoltre fra i provvedimenti c’è anche l’ok alla vendita di Vodafone Italia a Swisscom, con alcuni paletti: il proseguimento da parte di Fastweb della fornitura di servizi wholesale agli operatori terzi; la condivisione di informazioni in qualsiasi gara d’appalto della pubblica amministrazione per servizi di telefonia fissa e connettività fissa in cui il fornitore in essere sia Fastweb o Vodafone Italia; la nomina di un monitoring trustee, un fiduciario indipendente, che garantirà sull’adempimento degli impegni che avranno una validità di tre anni. (riproduzione riservata)



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