DOMANDA
Ho acquistato questa estate un divano, per procedere con l’ordine ho pagato un acconto con bancomat 200 euro. Ho comunicato all’addetta vendita che avrei voluto la fattura per beneficiare del bonus mobili 2024. La commessa mi ha detto che le sarebbe servito il numero della pratica CILA da indicare in fattura. Trascorse le ferie mi viene comunicato che il negozio ha emesso lo scontrino e che quindi la fattura sarà per il restante importo escludendo l’acconto. Il mio quesito è il seguente: Il negozio può emettere fattura per il totale complessivo e decurtare l’acconto versato indicando il numero dello scontrino e data?
RISPOSTA
Le possibilità che ha il suo fornitore sono diverse.
La prima potrebbe essere quella di emettere una fattura con riferimento al documento commerciale già emesso e con data dell’acquisto, magari utilizzando un sezionale differente da quello abituale per rispettare la progressione nella numerazione (per esempio fattura n. 1/A), considerato che probabilmente dalla data dell’acquisto ad oggi avrà emesso altre fatture. In questa ipotesi vero è che la fattura risulterebbe emessa/tramessa al SDI tardivamente, ma essendo l’operazione già stata certificata con la emissione del documento commerciale, potrebbe anche considerarsi non soggetta a sanzione in quanto non suscettibile di arrecare danno erariale (articolo 6, comma 5-bis, decreto legislativo 472/1997). Questo rimedio presuppone uno spirito di collaborazione da parte del suo fornitore, cosa che purtroppo non sempre si verifica. In alternativa a ciò il negozio può emettere fattura per la differenza dovuta a saldo decurtando quanto già certificato dal documento commerciale. Al riguardo le segnale che l’Agenza delle Entrate ha chiarito che “Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora)”. e il negozio, preventivamente informato della sua esigenza, non ha fatto nulla di tutto questo ritengo abbia una responsabilità “morale” nel cercare di risolvere la questione e farla beneficiare della agevolazione.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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