Tratto da: Giurisprudenzappalti
Il disastro normativo dell’art. 41 c. 14 vince il Guinness dei primati stabilendo un nuovo record: per la prima volta nella storia è l’aggiudicatario ad impugnare l’aggiudicazione disposta a suo favore!
Il bando di gara
Queste le previsioni del bando di gara:
“L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è pari a € 1.155.848,38
L’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 175.773,29
L’importo a base di gara è pari a € 980.075,09 IVA esclusa e comprende i costi della manodopera che la S.A. ha stimato in € 470.022,22.
Ai sensi dell’art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.
L’O.E. nella formulazione del proprio ribasso di gara dovrà tener conto dell’ammontare dei costi della manodopera dichiarati nell’ambito dell’offerta economica. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall’operatore economico nell’offerta saranno successivamente oggetto di verifica.”.
L’aggiudicataria presentava un’offerta economica, indicando un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 28,713%, nonché € 470.760,000 per costo della manodopera, € 5.800,000 per oneri aziendali interni oltre € 175.773,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Con il provvedimento impugnato la stazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della ricorrente “per l’importo complessivo di aggiudicazione pari a € 874.439,42 oltre Iva di cui € 698.666,13 per lavori a base d’asta al netto del ribasso offerto pari al 28.713%, nonché € 175.773,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”, precisando, inoltre, che “L’o.e ha dichiarato, altresì: – € 470.760,000 per costo della manodopera – € 5.800,000 per oneri aziendali interni”.
Il giudizio
Avverso l’aggiudicazione disposta in suo favore, ma alle condizioni economiche sopra indicate, l’aggiudicataria ha impugnato l’aggiudicazione, per avere la stazione appaltante errato nel determinare l’importo contrattuale di aggiudicazione, avendo incluso i costi della manodopera nell’ambito degli oneri ribassabili, nonostante l’espresso divieto sancito dalla disciplina di riferimento invocata in ricorso e “alla quale l’operatore” si sarebbe “attenuto nel formulare la propria offerta”.
Scorporando i costi della manodopera il ribasso offerto, per come inteso dall’aggiudicatario, era inferiore di circa 135.000 euro rispetto a quello inteso dalla stazione appaltante.
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13 dicembre 2024, n. 759 accoglie il ricorso.
Dopo aver richiamato la recente pronuncia del Consiglio di Stato sez. V n. 9255/2024 il Collegio ha ritenuto che, “richiamando espressamente la lex specialis di gara l’art. 41 comma 14 del d.lgs., n. 36 del 2023 nella sua interezza, non era escluso che gli operatori economici potessero indicare un importo della manodopera in ribasso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, ma detto ribasso doveva evincersi dal modello dell’offerta economica.
Il Collegio prosegue quindi nel sodalizio con la tesi del ribasso indiretto dei costi della manodopera .
Secondo il Collegio, in conclusione, “L’importo ribassabile (ovvero l’importo a cui andava applicato il ribasso percentuale offerto dalle imprese concorrenti) era pari alla somma del costo dei lavori, al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza“.
Altro appalto PNRR “disturbato” da una norma davvero incredibile…
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