Scarica Sentenza Tribunale di Trani N.1624-2024
Mediazione obbligatoria decreto legge n. 6/2020: applicazione limitata alle controversie contrattuali collegate all’emergenza Covid
Mediazione ambito contrattuale emergenza Covid-19: applicazione limitata
La recente sentenza n. 1624/2024 del Tribunale di Trani fa chiarezza sull’applicazione della mediazione obbligatoria, come prevista dall’art. 3, comma 6-ter del Decreto Legge n. 6/2020, nel contesto degli inadempimenti contrattuali. La sentenza sottolinea un punto essenziale: l’obbligo di esperire la mediazione riguarda esclusivamente le controversie che derivano da inadempimenti connessi alle restrizioni imposte durante l’emergenza Covid-19.
Contesto normativo mediazione obbligatoria
Il comma 6-ter dell’art. 3 del D.L. 6/2020 stabilisce che la mediazione obbligatoria è richiesta per le controversie legate a obbligazioni contrattuali. La disposizione sancisce infatti che: “Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda.” La specificità di questa regola risiede nel fatto che queste obbligazioni devono essere state influenzate dalle misure di contenimento adottate durante la pandemia. L’intento normativo è chiaro: tutelare i debitori le cui prestazioni siano state rese difficoltose o impossibili a causa delle restrizioni imposte.
Prestazione d’opera intellettuale: decreto ingiuntivo
Il Tribunale ha esaminato una disputa tra una società e un ente pubblico riguardante un incarico professionale. L’ente aveva richiesto l’annullamento di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi dovuti alla società per prestazioni svolte. Tra le eccezioni sollevate dall’ente opponente c’era la mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, che rendeva quindi improcedibile la richiesta di pagamento.
Eccezione di improcedibilità respinta: controversia non soggetta al dl n. 6/2020
La sentenza ha rigettato l’eccezione d’improcedibilità avanzata dall’ente pubblico. Il giudice ha ritenuto che la controversia non fosse soggetta alla mediazione obbligatoria ai sensi del Decreto legge n. 6/2020. Le ragioni sono precise:
- nessun legame con l’emergenza Covid-19: la controversia non riguarda inadempimenti contrattuali causati dalle misure di contenimento della pandemia. Si tratta piuttosto di una questione inerente al pagamento di compensi pattuiti in un contratto di prestazione d’opera intellettuale;
- chiarezza sull’ambito di applicazione: la mediazione obbligatoria è limitata a situazioni in cui l’emergenza sanitaria ha impedito o ritardato l’adempimento di obbligazioni contrattuali. In questo caso, non sono emerse evidenze che l’inadempimento fosse riconducibile a tali circostanze.
La decisione del Tribunale di Trani ribadisce quindi che la mediazione obbligatoria prevista dall’articolo e comma 6 comma ter del decreto legge n. 6/2020 non è un requisito generale per tutte le controversie contrattuali. Essa è limitata agli inadempimenti riconducibili all’emergenza Covid-19. Questo criterio selettivo permette di utilizzare lo strumento della mediazione in modo mirato, evitando oneri procedurali inutili.
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