Circoscritta l’applicazione delle tolleranze agli interventi preventivamente autorizzati
La possibilità di applicare le tolleranze edilizie in fase operativa di cantiere è stata esclusa dal Consiglio di Stato n. 8591/2024, a conferma di quanto stabilito dal TAR Liguria n. 138/2024. Nella fattispecie è stata effettuata una rimessa in pristino per adempiere ad un’ordinanza di rimessa in pristino per alcuni illeciti edilizi, tuttavia nel corso dell’intervento ripristinatorio il soggetto proprietario ha ritenuto di applicare unilateralmente le tolleranze costruttive del 2% previste dall’articolo 34-bis T.U.E. in versione previgente al Salva Casa L. 105/24, e le tolleranze “paesaggistiche” del 2% previste dal D.P.R. 31/2017 alla voce A.31 dell’Allegato A.
Tra le contestazioni sollevate dal Comune compare la mancata dimostrazione da parte del ricorrente delle discordanze tra lo stato di fatto e quanto assentito in sanatoria nel rispetto del 2%, escludendo in radice l’applicabilità dell’art. 34-bis T.U.E.
Il Comune ha svolto delle verifiche sull’ottemperanza all’ordine demolitorio, e ha ritenuto non applicabile entrambe le tipologie di tolleranze edilizie e paesaggistiche, in quanto non applicabili in fase ripristinatoria; al contrario, il Comune ha ritenuto utilizzabili le due rispettive tolleranze previste dal T.U.E. e D.P.R. 31/2017 soltanto in presenza di un titolo abilitativo preventivo all’intervento, senza poter essere utilizzato per adempiere a provvedimenti repressivi o ai titoli abilitativi in sanatoria. Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza dell’approccio assunto dal Comune. L’ambito applicativo delle tolleranze costruttive ed esecutive è stato ulteriormente riformato dalla Legge n. 105/2024 Salva Casa, di cui consiglio acquisto del mio libro su Amazon.
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