AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento n. 431551 del 29 novembre 2024
Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto riconosciuto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17
Dispone:
1. Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17
1.1. La percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 è pari al cento per cento.
1.2. L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono nell’anno 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una detrazione d’imposta nella misura del settanta per cento (art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) e che si trovano in particolari condizioni reddituali (art. 119, commi 8-bis e 8-bis.1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34).
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2024, sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto in oggetto; in particolare, è stato previsto che:
– l’istanza poteva essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024;
– l’Agenzia delle entrate, al termine del periodo di presentazione, procedeva a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, sulla base degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate. Se le risorse stanziate fossero state sufficienti per l’erogazione integrale di tutti i contributi richiesti, l’Agenzia delle entrate avrebbe determinato l’ammontare del contributo in misura pari al cento per cento dell’importo richiesto;
– la percentuale di cui al punto precedente sarebbe stata comunicata con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, con il presente provvedimento, tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate, viene stabilita la suddetta percentuale in misura pari al cento per cento.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
– Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
– Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
– Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento:
– Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
– Decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;
– Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17;
– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024, pubblicato in data 5 settembre 2024;
– Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 360503 del 18 settembre 2024.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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