Un curioso caso quello su cui si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di un dipendente Cotral licenziato dal suo posto di lavoro perché sorpreso a cantare in un piano bar mentre si trovava in malattia. I giudici hanno deliberato a favore dell’uomo, reputando illegittimo il licenziamento. Il canto, infatti, avrebbe aiutato il sogetto a guarire dallo stato di ansia in cui si trovava.
La vicenda
Secondo quanto riferito da Il Messaggero, che ha seguito la storia, il protagonista di questo caso giudiziario è un dipendente della Compagnia Trasporti Laziali (Cotral). L’uomo non si presentava sul posto di lavoro ed era coperto da regolare certificato di malattia nel quale si faceva riferimento a una sindrome di ansia.
Il licenziamento da parte di Cotral era arrivato il 26 febbraio 2020. La società spiegava che in giornata 6 aprile 2019 il dipendente era stato sorpreso mentre si intratteneva in“attività del tutto incompatibili con tale stato, non aveva rispettato le fasce di reperibilità per le visite fiscali e si era, altresì, dedicato ad altra attività lavorativa (come cantante/musicista di piano bar)”. Insomma, l’uomo, pur trovandosi in malattia, cantava in un piano bar. Non solo. Il 9 marzo e il 16 marzo 2019 – giornate in cui aveva chiesto e ottenuto dei permessi per la legge 104/1992, il lavoratore “si era dedicato in maniera prevalente ad attività personali prestando assistenza al padre solamente per un limitato periodo orario”.
Il dipendente si era ovviamente opposto alla sanzione, presentando il proprio caso in tribunale. Il giudice del foro di Roma aveva giudicato illegittimo il licenziamento e condannato Cotral a reintegrare l’uomo nel suo posto di lavoro. Oltre a ciò la società era stata condannata anche al pagamento di un risarcimento di 2.127 euro. Sentenza confermata il 12 ottobre 2022 anche dalla Corte d’Appello.
La sentenza della Cassazione
Il caso è stato quindi portato in Cassazione, e lo scorso 29 novembre gli ermellini si sono espressi allo stesso modo, dichiarando illegittimo il licenziamento. “Il datore di lavoro”, scrivono i giudici,“non ha dimostrato, come era suo onere l’incompatibilità dell’attività svolta con la ripresa psico-fisica, limitandosi solo ad obiettare che l’avere trascorso una intera giornata fuori casa per avere partecipato ad una serata musicale quale cantante di piano bar mal avrebbe reagito con la sindrome di ansia di cui era affetto, senza però fornire alcun riscontro obiettivo, di qualsivoglia natura”.
Inoltre, per quanto riguarda i permessi ottenuti grazie alla legge 104, “deve ritenersi logicamente legittima la fruizione di una giornata di permesso anche per fornire un’assistenza al familiare disabile limitata ad un’ora”.
Per gli ermellini, dunque, il soggetto, coperto da certificato medico, aveva il diritto di svolgere attività ricreative.
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