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le misure in materia di fisco e lavoro #finsubito prestito immediato


ROMA – Mentre in Parlamento infuria la battaglia a suon di emendamenti sia di maggioranza che di opposizione per plasmare la manovra finanziaria e correggere le storture o strappare nuove concessioni su un testo assai poco audace, ecco principali misure in materia di fiscalità e di lavoro con un occhio di riguardo per le imprese, contenute nel testo di legge al vaglio delle camere.

Misure in materia Fiscale

Proroga fino al 2027 dei bonus edilizi con rimodulazione delle percentuali di detrazione

Il Ddl Bilancio rimodula i termini di fruizione e le aliquote di detrazione di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, prevedendo altresì regimi più vantaggiosi per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

  • Per il bonus ristrutturazioni (comma 1 dell’art. 16 del DL 63/2013) è previsto un regime transitorio che riconosce:

▪ per i titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento proprietari sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025 (nel limite massimo di 96.000 euro) e l’aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027 (nel limite massimo di 96.000 euro).

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▪ per tutti gli interventi eseguiti sulle “seconde case” il regime transitorio prevedrebbe l’aliquota del 36% per le spese sostenute nel 2025 e l’aliquota del 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 (nel limite massimo di 96.000 euro).

  • È rimodulata la percentuale di detrazione prevista per l’ecobonus (articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) e il sisma bonus (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies decreto-legge n. 63 del 2013) nei seguenti termini:

▪ l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025 per le abitazioni principali (aliquota che scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027);

▪ l’aliquota del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).

  • È prorogata anche per il 2025 l’agevolazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici in scadenza il 31 dicembre anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.
  • Si interviene anche sul Superbonus (articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020), prevedendo che la detrazione al 65% (con soglia massima di 96mila euro) è ammessa anche nel 2025 per gli interventi su condomini, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari effettuati da persone fisiche o su edifici di enti del terzo settore, come le ONLUS, per i quali, al 15 ottobre 2024, è stata presentato il titolo edilizio (Cila) ovvero adottata una delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, con presentazione di Cila (per i condomini).
  • È prevista, inoltre, (come già avviene per le spese sostenute nell’anno 2022) la possibilità di ripartire le spese sostenute in tutto il 2023 relativamente agli interventi passibili di Superbonus, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza

A partire dal periodo d’imposta 2025 viene introdotto l’obbligo di pagamento tracciato (versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento come carte di debito, credito, prepagate ecc.), per la deduzione delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate direttamente al committente oppure rimborsate ai dipendenti per le trasferte effettuate o ai lavoratori autonomi che le hanno sostenute. La medesima limitazione è introdotta con rifermento anche alle spese di rappresentanza.

Misure in materia di credito

Di particolare interesse in materia di credito sono le misure contenute nell’articolo 17 del testo della manovra “Mutui per la prima casa” – che prevede la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 14), che è incrementata di 130 milioni di euro per l’anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e l’articolo 75 che rifinanzia di 400 milioni di euro per l’anno 2025, di 100 milioni di euro per l’anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 l’autorizzazione di spesa relativa alla “Nuova Sabatini”, misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Mutui per la prima casa

Il Fondo prima casa è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c), con lo scopo di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie italiane, per l’acquisto e l’efficientamento energetico delle abitazioni. Tramite il Fondo, lo Stato offre una copertura pari al 50% della quota capitale del mutuo richiesto, in relazione all’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, da adibire ad abitazione principale/prima casa. Il mutuo richiesto non dev’essere superiore a 250.000 euro, deve essere erogato per il solo acquisto o per l’acquisto e la ristrutturazione e/o accrescimento dell’efficienza energetica di un immobile localizzato in Italia che sia adibito ad abitazione principale, non rientri nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi), non abbia caratteristiche di lusso (ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici del 02/08/1969).

Con il rifinanziamento per i prossimi tre anni del Fondo inserito nella Manovra finanziaria, la garanzia sul mutuo arriverà fino al 90% del valore complessivo, in presenza di condizioni specifiche. L’accesso al Fondo è consentito a tutti i cittadini, a prescindere dall’età; alcune categorie godono di priorità e condizioni più vantaggiose:

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▪ giovani coppie con età inferiore a 36 anni, siano esse sposate o conviventi;

▪ genitori single con figli a carico;

▪ inquilini di case popolari gestite dagli enti specifici.

A queste categorie privilegiate si applica un tasso effettivo globale sul mutuo, che non può superare il tasso effettivo globale medio. Inoltre, per loro è previsto un livello di garanzia sul mutuo pari all’80%, che arriva al 90% per le famiglie numerose

Misure in materia di lavoro e imprese

Riguardo alle tematiche in materia di lavoro e impresa particolare attenzione meritano le misure previste in tema di congedi parentali (articolo 34), la decontribuzione per le lavoratrici madri (articolo 35), gli interventi in materia di premi di produttività (articolo 67), il welfare aziendale (articolo 68) e infine le misure previste per il rilancio dell’occupazione (articolo 72).

Misure in materia di congedi parentali

Al fine di sostenere le famiglie con figli minori, è rafforzata significativamente la disciplina in materia di congedi parentali, effettua le seguenti due tipologie di intervento:

  1. a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 viene prevista a regime, dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell’elevazione al 60 per cento prevista a legislazione vigente;
  2. b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 viene prevista, parimenti a regime dal 2025, l’elevazione all’80 per cento della retribuzione dell’indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino. La disposizione mira a integrare il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio degli anni 2023 e 2024. Tale processo ha, infatti, preso avvio con quanto disposto dall’articolo 1, comma 359, della legge n. 197 del 2022, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l’elevazione dal 30 per cento all’80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri

In materia di decontribuzione di lavoratrici madri, è riconosciuto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Ulteriore requisito per la concessione del beneficio previsto dalla disposizione in esame è che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40 mila euro su base annua. Si precisa, in ogni caso, che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per l’attuazione della presente disposizione è prevista l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Interventi in materia di premi di produttività

In continuità con la misura disposta con la scorsa legge di bilancio, è prorogata, estendendola però al triennio la 2025, 2026 e 2027, il dimezzamento (dal 10 per cento al 5 per cento) dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa di cui all’articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015. Con tale misura si cerca di incentivare l’utilizzo di questo strumento che permetterebbe sia alle aziende che ai lavoratori di avere vantaggi (lato aziende in termini fiscali e lato lavoratori in termini di liquidità). Il limite annuo di importo complessivo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Mentre il reddito da lavoro dipendente, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, non deve superare gli 80.000 euro.

Misure fiscali per il welfare aziendale

È introdotto un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell’anno 2025; l’esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dagli stessi, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza. È previsto, limitatamente ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole

– rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie

– in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits).

Il Governo ha scelto dunque di confermare quanto fatto in passato in materia di fringe benefit, considerati uno strumento per rafforzare la capacità di spesa di lavoratori e lavoratrici e, a cascata, incrementarne i consumi così da generare nuovi introiti anche per lo Stato.

FONTE Dimensione Agricoltura – Dicembre 2024

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