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L’INPS con il messaggio del 5 novembre 2024 n. 4121, comunica l’adesione alla Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, nota come SEND – Servizio Notifiche Digitali, disciplinata dall’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Piattaforma Notifiche
On l’adesione alla Piattaforma, l’Istituto previdenziale compie un importante passo avanti nell’evoluzione digitale. La piattaforma consente di integrare i flussi informativi e di semplificare la gestione delle notifiche, rendendo disponibili gli atti direttamente in formato digitale. I destinatari possono accedervi tramite SPID o tramite l’app IO.
Uno degli aspetti innovativi di SEND è la certezza degli effetti giuridici delle notifiche, anche nei casi di mancato recapito o irreperibilità del destinatario. In queste situazioni, la norma considera la notifica perfezionata con il semplice deposito dell’avviso sulla piattaforma.
Valore legale delle notifiche
L’articolo 24 del Decreto Semplificazioni stabilisce le regole relative al valore legale delle notifiche, definendo:
- gli atti esclusi dalla piattaforma SEND,(gli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario e contabile; le comunicazioni legate a procedure di espropriazione forzata, pubblica sicurezza o immigrazione; e provvedimenti relativi al soggiorno, all’espulsione e all’allontanamento dal territorio nazionale);
- il principio della scissione degli effetti che prevede il perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario.
Per l’amministrazione, la notifica si perfeziona nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla Piattaforma SEND. Per il destinatario la notifica si perfeziona nei seguenti termini::
- settimo giorno successivo alla data di consegna dell’avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, come risulta dalla ricevuta trasmessa dal gestore della casella PEC (Posta Elettronica Certificata) o di altro servizio elettronico certificato qualificato. In caso di casella PEC satura, non valida o non attiva, il perfezionamento avviene al quindicesimo giorno successivo al deposito dell’avviso di mancato recapito sulla piattaforma. Se l’avviso di avvenuta ricezione è consegnato dopo le ore 21:00, il conteggio inizia dal giorno seguente.
- decimo giorno successivo alla notificazione dell’avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
- data di accesso alla piattaforma, se il destinatario (o un suo delegato) accede al documento prima delle scadenze indicate, la notifica si considera perfezionata nel giorno di accesso.
Gestione delle notifiche
Per i destinatari dotati di PEC o di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la notifica avviene tramite domicilio digitale. Invece, per chi non dispone di strumenti digitali, la notifica sarà effettuata in forma cartacea.
Gli atti notificati resteranno disponibili sulla piattaforma SEND per 120 giorni dal perfezionamento della notifica.
Inoltre, per le persone fisiche, l’INPS renderà disponibili i documenti notificati nella Cassetta Postale Online o Mobile INPS, una volta perfezionata la notifica.
Contenuto dell’avviso notificato
L’avviso notificato contiene l’indicazione delle modalità di accesso alla piattaforma e un identificativo univoco della notificazione (IUN), necessario per richiedere una copia cartacea degli atti notificati.
Nel caso i destinatari abbiano comunicato un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o un altro analogo recapito digitale, il gestore della piattaforma invia un avviso di cortesia con le stesse informazioni in modalità informatica.
Le prime notifiche tramite SEND saranno inviate a partire dal mese di dicembre 2024 e riguarderanno i provvedimenti relativi a: Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite della gestione privata, rinunce, rigetti, decadenze e revoche ADI/SFL 2024, recuperi di somme non dovute, quali i bonus e le indennità una tantum nell’Area Pensioni.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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