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Legge 104, in arrivo la nuova procedura di accertamento della disabilit� in varie province italiane: i chiarimenti INPS #finsubito prestito immediato – richiedi informazioni –


Ecco i tempi e le nuove regole procedurali per ottenere la valutazione di base e le prestazioni d’invalidità

Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste sono le nove province – concordate con il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – nelle quali si avvierà, a partire dal 2025, la sperimentazione del nuovo sistema dei diritti della disabilità introdotto dal D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62.

Una novità della riforma è rappresentata dal procedimento unitario di valutazione di base – affidato all’Inps in via esclusiva a partire dall’anno 2026 e finalizzato alla certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità – unificato al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità e degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.

Si prevede che l’invio telematico all’INPS del “nuovo certificato medico introduttivo” rappresenterà, a tutti gli effetti, l’unica procedura per la presentazione dell’istanza per l’accertamento della disabilità e non dovrà essere più completato con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o di enti preposti ed abilitati.

Sul punto l’INPS, nel comunicato n. 4014 dello scorso 28 novembre, fa presente che, per tutti i certificati introduttivi redatti fino al 31/12/2024, il medico certificatore deve comunicare al cittadino che, se è residente (e domiciliato) ovvero domiciliato (ovunque sia residente) in una delle suddette 9 province in sperimentazione, la domanda amministrativa andrà presentata all’Istituto previdenziale entro il 31/12/2024. Pertanto, il certificato introduttivo redatto dal medico certificatore secondo le attuali modalità, sarà utilizzabile, nelle province di Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari, esclusivamente fino al 31 dicembre 2024.

Ma il decreto sulla disabilità risulta innovativo rispetto all’attuale contesto normativo, in particolare sotto i seguenti ulteriori aspetti:

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  • le nuove definizioni di disabilità, della condizione di disabilità e della persona con disabilità: il legislatore aderisce alla nuova prospettiva della “disabilità”, non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia, ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;
  • l’adozione – dal 1° gennaio 2025 – della classificazione internazionale delle malattie (lCD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone;
  • il procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita: all’esito della valutazione di base, la persona con disabilità può chiedere di avviare il procedimento di valutazione multidisciplinare. Si tratta di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata da un’unità di cui fa parte anche la persona con disabilità e che, partendo dagli esiti della valutazione di base, li arricchisce con particolare riferimento al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita;
  • il diritto all’accomodamento ragionevole, con la previsione di un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.
Come si articolerà il nuovo procedimento di valutazione di base?

Il legislatore delegato scandisce puntualmente le fasi del procedimento per la valutazione di base, che si attiva:

  1. con la richiesta, a cura dell’interessato, dell’esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore o amministratore di sostegno
  2. e con la trasmissione in via telematica del certificato medico introduttivo.
Nei soli casi individuati dal decreto interministeriale l’istante può richiedere, al momento della trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato solo sulla base degli atti raccolti.

Si consente un’integrazione documentale da parte dell’istante in considerazione del fatto che, successivamente alla redazione del certificato introduttivo, può essersi formata o reperita ulteriore documentazione. Al fine, tuttavia, di consentire un ordinato e completo svolgimento della visita da parte della Commissione, si prevede che la stessa documentazione sia messa a disposizione fino a 7 giorni prima della data fissata.
La valutazione di base si svolge in un’unica seduta collegiale e, durante la visita, l’individuo deve compilare il questionario WHODAS (WHO Disability Assessment Schedule), uno strumento che integra la valutazione, misurando la salute e la disabilità della persona. La Commissione medica deve, invece, utilizzare le classificazioni ICD (International Classification of Diseases) e ICF (International Classification of Functioning, Disability, and Health), per valutare la condizione di disabilità.
In un’ottica semplificatoria e di non aggravio del procedimento per la persona con disabilità, si riconosce alla Commissione la possibilità di richiedere un’integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici, nei soli casi in cui ricorrano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o sia necessario per il riconoscimento di una maggiore intensità di sostegni. Ciò consentirà anche di evitare un dispendioso allungamento dei tempi procedimentali.
Al termine della visita, viene emesso un certificato che attesta la condizione di disabilità, con validità illimitata nel tempo.

Il procedimento riguarda vari tipi di accertamenti, tra cui:

  1. invalidità civile (L.118/1971), cecità civile, sordità civile, sordocecità, disabilità in età evolutiva e per l’inclusione lavorativa;
  2. determinazione della necessità di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa (LEA) e per la definizione di disabilità gravissima;
  3. identificazione dei requisiti per accedere ad agevolazioni fiscali, tributarie e di mobilità legate all’invalidità.


Quanto alla tempistica, esso si conclude generalmente entro:

  • 90 giorni dalla ricezione del certificato medico;
  • 15 giorni per le persone con patologie oncologiche;
  • 30 giorni in caso di soggetti minori.


Riepilogando i principi fondamentali che devono informare l’intero procedimento, si tratta dei seguenti:

  • Orientamento verso l’ICD e l’ICF: la valutazione si basa sull’analisi della capacità dell’individuo, misurando l’attività e la partecipazione in modo preciso.
  • Utilizzo del WHODAS: il questionario è escluso per i minori, ma per gli adulti è parte del processo di valutazione.
  • Considerazione dell’attività della persona: si valuta la necessità di sostegno o di sostegno intensivo, determinando l’intensità del supporto necessario per ogni individuo.
  • Tabelle medico-legali: per l’invalidità civile, si utilizzano tabelle medico-legali aggiornate, che riflettono gli ultimi progressi scientifici sulla disabilità.

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