In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l’ammissibilità di sanatoria strutturale
Premesso che la legge n. 105/2024 “Salva Casa” ha introdotto una limitata possibilità di regolarizzare illeciti e irregolarità edilizie di minore rilevanza, il Consiglio di Stato si è recentemente espresso contrario all’istituto di sanatoria sismica e strutturale.
Ci sono state diverse pronunce del Consiglio di Stato espresse in senso favorevole, che ammettono la sanatoria sismica nel rispetto del criterio di doppia conformità (da ultimo sentenza n. 8687/2024), che hanno giustificato la possibilità perchè ragionando diversamente verrebbe meno l’istituto della sanatoria edilizia e della doppia conformità (vedi anche sentenza Corte Costituzionale n. 101/2013).
Stavolta invece il Consiglio di Stato si è orientato in senso contrario con sentenza n. 9355 del 20 novembre 2024, avvicinandosi invece alla posizione contraria assunta costantemente dalla Cassazione Penale. In essa è stato affermato che:
«Come correttamente rilevato dal T.A.R., l’istituto della autorizzazione sismica in sanatoria non è riconosciuto nel nostro ordinamento. In particolare va osservato che l’art. 94 del DPR 380 del 2001 persegue il fine di eseguire una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico ed è espressione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio. Coerentemente l’art. 27, l. reg. Lazio 11 agosto 2009, n. 21, ha demandato a un regolamento (nel caso di specie n. 14 del 2016) la definizione dei criteri e delle modalità, tra l’altro, per il rilascio dell’autorizzazione sismica che nulla ha a che fare con un’autorizzazione postuma.
9.1 In questa sede preme mettere in evidenza la sussistenza di un evidente interesse pubblico legato all’incolumità pubblica, rispetto al quale l’interesse edificatorio del privato non può che essere recessivo, determina un assorbimento degli esiti relativi ad un permesso di costruire per l’assenza di un titolo attestante l’idoneità sismica dell’immobile, dovendo tale condizionamento riguardare anche l’art. 36 del DPR 380 del 2001.
Nel caso di specie, inoltre, risulta incontestata la sentenza nella parte in cui mette in rilievo che la sanatoria ex art. 36 non è mai stata rilasciata e ciò a conferma dell’improcedibilità dell’istanza in presenza di interventi in zone sismiche che non rispondono all’interesse di tutela della pubblica incolumità.
9.2 In conclusione, la richiesta di autorizzazione ai fini sismici è sempre preventiva, non potendosi ammettere l’istituto dell’autorizzazione sismica in sanatoria.»
Si tratta dello stesso orientamento contrario confermato più volte dalla Cassazione Penale, giustificato dal fatto che in linea generale il Testo Unico Edilizia e le norme antisismiche non prevedono espressamente una procedura di sanatoria strutturale o sanatoria sismica, mentre l’unica eccezione al divieto ferreo sia l’Attestazione di conformità sismica (art. 34-bis c.3-bis T.U.E, introdotto dalla legge Salva Casa n. 105/2024).
Quest’ultima tuttavia allo stato attuale non può considerarsi una vera sanatoria sismica, in quanto non è espressamente strutturata in tal senso; inoltre essa non prevede pagamento di oblazione o sanzione, e nulla dice sulla rilevanza penale che deriva dai reati in materia sismica (articolo 97 e seguenti T.U.E).
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