In scadenza la possibilità di allungare il regime impatriati con il trasferimento della residenza in Italia dopo aver acquistato una a casa nei 12 mesi precedenti
Soltanto chi ha trasferito la residenza in Italia nel 2024, primo anno di debutto del nuovo regime impatriati, potrà beneficiare delle agevolazioni previste per un periodo più lungo.
Sarà possibile calcolare le imposte dovute sulla base imponibile ridotta del 50 per cento, in base alle regole stabilite, per ulteriori tre anni in caso di trasferimento dopo l’acquisto di una casa adibita ad abitazione principale.
Regime impatriati: il trasferimento della residenza dopo l’acquisto di una casa determina la proroga
La riforma fiscale, e in particolare il decreto legislativo n. 209 del 2023, ha riscritto il regime fiscale di favore previsto per coloro che, dopo un periodo all’estero, trasferiscono la residenza in Italia.
La nuova impostazione, meno vantaggiosa e più difficilmente accessibile, dimezza i redditi di lavoro dipendente e assimilati e quelli di lavoro autonomo, che derivano dall’esercizio di arti e professioni e sono prodotti in Italia entro il limite annuo di 600.000, ai fini del calcolo del reddito complessivo.
Una differenza tra vecchie e nuove regole consiste anche nell’impossibilità di prorogare il tempo di applicazione delle agevolazioni.
Diversamente da quanto accaduto in passato, non si può più estendere il periodo del regime di favore in presenza di particolari condizioni. E proprio per ammorbidire il passaggio all’impianto più rigido, per il primo anno di debutto delle novità è stata introdotta la possibilità di applicare il regime impatriati per ulteriori tre periodi d’imposta, in aggiunta ai canonici 5.
L’estensione è riservata a chi rispetta specifici requisiti:
- trasferimento della residenza anagrafica nell’anno 2024;
- acquisto di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento.
In questo caso anche per i genitori con figli o figlie a carico che hanno diritto a una ulteriore riduzione dei redditi nei primi 5 anni, l’agevolazione è pari al 50 per cento nel periodo aggiuntivo.
Regime impatriati e trasferimento della residenza: i chiarimenti delle Entrate
Per una visione più ampia sulle regole del regime impatriati e sul requisito del trasferimento della residenza, vale la pena soffermarsi anche sui chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 20 del 4 novembre.
Il decreto che ha innovato l’impianto delle agevolazioni ha aggiunto alla residenza civilistica, al domicilio e all’iscrizione anagrafica anche un criterio di radicamento della residenza che si basa sulla presenza in Italia.
La verifica si articola su quattro possibili criteri, tra loro alternativi:
- la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
- il domicilio;
- la presenza nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;
- l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, che a seguito delle modifiche apportate dal Decreto non riveste più carattere di “presunzione assoluta” bensì di “presunzione relativa” che ammette la prova contraria, si legge nel documento di prassi.
Tutte queste condizioni determinano la residenza in Italia quando si concretizzano per la maggior parte del periodo d’imposta: 183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile.
Riportando l’attenzione alla proroga del regime impatriati di ulteriori tre periodi d’imposta, va specificato, però, che la norma riserva questa possibilità esplicitamente a coloro che “trasferiscono la propria residenza anagrafica nell’anno 2024”.
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