Secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso dell’affidamento ”in house” ai sensi del nuovo Codice Appalti, relativamente agli atti della procedura non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto
giovedì 28 novembre 2024
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Alessandro Giraudi
L’ente istante riferisce di essere «tenuto per l’acquisizione di lavori, forniture e servizi all’applicazione del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78».
L’Ente rappresenta che intende affidare dei contratti per l’esecuzione di servizi e forniture in proprio favore direttamente a società in house, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici).
A tale riguardo chiede all’Agenzia delle entrate di conoscere se gli atti della procedura e, in particolare, l’accordo contrattuale siano soggetti all’imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’articolo 18, comma 10 del medesimo Codice.
I chiarimenti del Fisco
Nella risposta n. 230 del 27 novembre 2024, l’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato la normativa vigente sull’argomento, ha chiarito che “il Codice individua e include nella disciplina degli appalti pubblici l’affidamento ”in house”. Ne deriva che tali affidamenti ”diretti” sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’articolo 18, comma 10 del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446 del 2023”.
In linea con i predetti documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate ritiene che “nel caso dell’affidamento ”in house”, previsto dall’articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, relativamente agli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto”.
Dunque, secondo il nuovo Codice dei contratti pubblici, l’imposta deve essere assolta un’unica volta dall’appaltatore, al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.
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