Giudizi
L’azienda sanitaria, dopo aver provveduto ad individuare la migliore offerta, ha ritenuto che in base a una clausola del disciplinare errata vi fossero «ragioni di salvaguardia del pubblico interesse tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara»
Il Tar Catania ha annullato la revoca della gara da parte dell’Asp etnea per la fornitura dei carrelli di emergenza da destinarsi a diverse strutture aziendali. Il ricorso è stato proposto dalla ditta, assistita dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, che era stata individuata quale aggiudicataria dell’appalto di fornitura. L’azienda sanitaria, dopo aver provveduto ad individuare la migliore offerta, ha ritenuto che in base a una clausola del disciplinare errata vi fossero «ragioni di salvaguardia del pubblico interesse tali da rendere inopportuna la prosecuzione della gara».
Per gli avvocati quella clausola imponeva un diverso calcolo e non andava applicata a un appalto pubblico. I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso ed annullato la revoca della gara. L’appalto verrà aggiudicato alla ricorrente che aveva formulato la migliore offerta. «I giudici – affermano gli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità – hanno stabilito che le stazioni appaltanti non possono revocare le procedure di gara senza adeguate motivazioni. In questo modo si potrà realizzare una importante fornitura per le diverse strutture aziendali dell’Asp di Catania».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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