La comunicazione antiusura deve essere inviata da banche e intermediari finanziari. Riguarda i crediti del superbonus e dei bonus edilizi, acquistati per un importo pari o superiore al 75 per cento di quello delle relative detrazioni
Le banche e gli intermediari finanziari che hanno acquistato crediti relativi a interventi del superbonus, sismabonus e bonus barriere, per un importo pari o superiore al 75 per cento di quello delle relative detrazioni devono inviare un’apposita comunicazione antiusura.
A stabilire le istruzioni da seguire per provvedere all’adempimento è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 422331/2024.
L’obbligo è stabilito dal decreto n. 39/2024 e dalla relativa legge di conversione. Per i crediti acquistati a un valore inferiore è prevista la ripartizione automatica in sei rate annuali dello stesso importo.
Superbonus e bonus edilizi, comunicazione antiusura: prima scadenza al 31 dicembre
Con il provvedimento Prot. n. 422331/2024 dell’Agenzia delle Entrate sono stato approvato il modello e sono state fornite le relative istruzioni per la cosiddetta comunicazione antiusura (e le specifiche tecniche).
- Agenzia delle Entrate – Provvedimento del 21 novembre 2024
- Istruzioni per la comunicazione antiusura per banche e intermediari finanziari che hanno acquistato crediti di superbonus, sismabonus e bonus barriere a un valore pari o superiore al 75 per cento dell’importo della relativa detrazione.
- Agenzia delle Entrate – Specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 21 novembre 2024
- Specifiche tecniche per la comunicazione antiusura di banche e intermediari finanziari.
Si tratta della comunicazione che le rate annuali relative ai crediti d’imposta di superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche sono state acquistate a un importo pari o superiore al 75 per cento delle relative detrazioni.
A stabilire l’adempimento è il decreto n. 39/2024 e la relativa legge di conversione, che rimanda l’attuazione a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che è stato recentemente adottato.
Devono provvedere alla comunicazione, sulla base di quanto stabilito dal comma 3-ter, articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio), esclusivamente le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo e le imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Le regole si applicano alle rate annuali che si possono fruire a partire dal 2025.
Il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediari abilitati:
- dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate
- dal 3 dicembre 2024, in occasione dell’accettazione della cessione, esclusivamente dal cessionario per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire dalla data stessa.
Si dovrà utilizzare:
- il servizio online disponibile nella “Piattaforma cessione crediti”;
- il flusso telematico, secondo quanto previsto dal provvedimento del 29 luglio 2021;
- la posta elettronica certificata.
Superbonus e bonus edilizi: senza la comunicazione antiusura, credito in 6 anni
Per i crediti per i quali non sarà inviata la comunicazione antiusura è prevista la fruizione, a partire dall’anno 2025, in ulteriori sei rate annuali dello stesso importo.
La nuova rateazione sostituisce quella originariamente prevista per i crediti, nel caso in cui l’acquisto si avvenuto a un valore inferiore al 75 per cento di quello della relativa detrazione.
Nel caso di mancata comunicazione le somme da fruire in 6 anni non saranno cedibili e si potranno utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
All’inizio del prossimo anno saranno inoltre eseguite operazioni sulla “Piattaforma cessione crediti”, per garantire la sicurezza nella ripartizione delle rate dei crediti già accettate.
Tale piattaforma non potrà essere utilizzata dal 1° al 7 gennaio 2025. Le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno quindi essere utilizzate in compensazione, dai soggetti qualificati, fino al prossimo 7 gennaio.
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