Arrivano le indicazioni operative dell’INPS sulla
riduzione contributiva per gli operai a
tempo pieno del settore edile, confermata per il 2024 dal
DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 maggio
2024.
Riduzione contributiva settore edile: le indicazioni operative
dell’INPS
Come riportato nella Circolare INPS 11 novembre
2024, n. 93, ai sensi dell’articolo 29 del
decreto-legge n. 244/1995, e ss.mm., la riduzione contributiva
è stata confermata all’11,50%, e riguarda i
periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024 per i seguenti
ambiti:
- settore industria con i codici statistici contributivi da 11301
a 11305; - settore artigianato con i codici statistici contributivi da
41301 a 41305, caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a
439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti,
nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni
sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai
soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non
spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
Inoltre, specifica INPS, la base di calcolo della suddetta
agevolazione:
- deve essere ridotta in forza delle
disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge n.
388/2000 e all’art. 1, commi 361 e 362, della legge n.
266/2005; - deve essere determinata al netto delle misure compensative
eventualmente spettanti.
L’agevolazione non si applica sul contributo, pari allo 0,30%
della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al
finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione
continua.
Condizioni di accesso al beneficio
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti
condizioni:
- il possesso dei requisiti di regolarità
contributiva, attestata tramite DURC,
fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli
regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale; - il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del
D.L. n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
389/1989, in materia di retribuzione imponibile; - i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate
in giudicato per la violazione della normativa in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio
antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
L’INPS inoltre ribadisce che, relativamente all’anno 2024, la
riduzione contributiva non spetta:
- per i lavoratori ai quali sono destinate specifiche
agevolazioni contributive ad altro titolo, che non
ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero
strutturale per l’occupazione giovanile); - in presenza di contratti di solidarietà.
In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai
quali viene applicata la riduzione di orario.
Invio delle istanze
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione
contributiva relativamente all’anno 2024 devono essere inviate
esclusivamente in via telematica, avvalendosi del
modulo “Rid-Edil” – disponibile all’interno del
Cassetto previdenziale del contribuente sul sito dell’INPS – nella
sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova
comunicazione”.
Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato
da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la
compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta
riduzione e sono definite entro il giorno successivo all’invio.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione
della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno
2024, fino al 15 febbraio 2025.
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