Quando un atto notarile viene stipulato, il notaio ha la responsabilità di versare le imposte dovute per conto delle parti coinvolte. Ma cosa accade se il notaio non adempie a tale obbligo, nonostante le parti abbiano già fornito le somme necessarie?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26800 del 15 ottobre 2024, ha affrontato questo tema, stabilendo che l’Agenzia delle Entrate può legittimamente rivalersi anche sulle parti contraenti, confermando il principio di responsabilità solidale.
Quali sono le implicazioni di questa decisione e come influisce sulla tutela delle parti?
Scopriamolo insieme.
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Il caso analizzato dalla Cassazione
Il cuore della controversia risiede nella natura del rapporto tra il contribuente, il notaio e l’Agenzia delle Entrate. Nel caso specifico, la società immobiliare, dopo aver regolarmente depositato le somme dovute per il pagamento delle imposte nelle mani del notaio rogante, si è trovata a fronteggiare una richiesta ulteriore di pagamento.
Questo perché il notaio, contrariamente ai propri obblighi, aveva trattenuto indebitamente le somme senza trasferirle all’erario.
La società aveva inizialmente contestato l’avviso di liquidazione presso la Commissione Tributaria, sostenendo che la consegna del denaro al notaio dovesse essere equiparata a un pagamento effettivo nei confronti dello Stato. Questa posizione si basava sull’articolo 1188 del Codice Civile, che sancisce il principio secondo cui il pagamento effettuato a un soggetto autorizzato dal creditore libera il debitore dall’obbligo.
Articolo n° 1188
Destinatario del pagamentoIl pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.
La società riteneva che, nell’ambito delle procedure di registrazione telematica degli atti immobiliari, il notaio non fosse semplicemente un intermediario, ma l’unico soggetto responsabile dell’adempimento fiscale.
Tuttavia, i giudici di primo e secondo grado avevano respinto le argomentazioni della società, confermando che la normativa vigente attribuisce una responsabilità solidale tra le parti contraenti e il notaio per il pagamento delle imposte indirette. Di conseguenza, nonostante l’illecito commesso dal notaio, il contribuente rimane obbligato nei confronti dell’Erario, con la possibilità di rivalersi sul professionista tramite un’azione di risarcimento danni.
Leggi anche: La responsabilità del notaio in una compravendita immobiliare
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Cosa dice la legge
Il caso solleva questioni di primaria importanza riguardo all’interpretazione della normativa fiscale e alla responsabilità del notaio nelle operazioni di compravendita immobiliare. L’articolo 57 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che il pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è un obbligo solidale tra le parti contraenti e il notaio.
Questo significa che, in caso di mancato versamento, l’Agenzia delle Entrate può rivalersi su qualsiasi soggetto obbligato, compreso il contribuente, indipendentemente dal comportamento del notaio.
La disciplina si è evoluta negli anni con l’introduzione del modello unico informatico (M.U.I.), che ha semplificato e velocizzato la registrazione telematica degli atti. Tuttavia, come sottolineato dalla Corte di Cassazione, questa innovazione tecnologica non ha modificato i principi giuridici sottostanti.
Il notaio, pur essendo direttamente responsabile per il versamento delle imposte, continua a ricoprire un ruolo di garanzia e non sostituisce la responsabilità del contribuente, che rimane il soggetto principale dell’obbligo tributario.
La legge, inoltre, non prevede espressamente che il versamento delle somme al notaio liberi il contribuente dal proprio obbligo fiscale. Questo lascia spazio a situazioni di incertezza, come quella esaminata nella sentenza, dove il contribuente rischia di dover pagare due volte per lo stesso tributo, salvo successivi rimedi legali nei confronti del notaio inadempiente.
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La decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26800/2024, ha respinto il ricorso della società contribuente, confermando la legittimità dell’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate. Nella sua decisione, la Corte ha ribadito che, in virtù dell’articolo 57 del D.P.R. n. 131/1986, il vincolo di solidarietà fiscale permane anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di versare le somme ricevute.
Secondo i giudici, la normativa attribuisce al notaio un ruolo di garanzia finalizzato ad assicurare l’effettivo pagamento delle imposte, ma non lo esonera dal condividere la responsabilità con le parti contraenti. La Corte ha sottolineato che la consegna del denaro al notaio non ha efficacia liberatoria rispetto agli obblighi tributari del contribuente, poiché non esiste una norma che disponga espressamente il contrario.
Inoltre, ha chiarito che il comportamento illecito del notaio non influisce sulla natura del vincolo solidale, poiché questo riguarda il rapporto tributario tra contribuente e Stato, non il rapporto fiduciario tra contribuente e notaio.
Riguardo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla società, la Corte ha ribadito che la solidarietà fiscale non viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. Secondo la Corte, l’obbligo solidale non è in contrasto con tali principi, in quanto il notaio agisce non come delegato dello Stato, ma come soggetto che, sulla base di un rapporto fiduciario, si occupa del trasferimento delle somme destinate al pagamento delle imposte.
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