Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 2024 il D. Lgs. n. 164 del 31 ottobre 2024, contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia), il quale apporta modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, nonché ad alcune leggi speciali (anche noto come correttivo Cartabia).
Il decreto recante il correttivo alla riforma Cartabia, che entrerà in vigore il 26 novembre 2024, conta otto articoli:
- l’art. 2 modifica l’art. 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativamente alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l’irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti
- l’art. 3 modifica il codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento
- l’art. 4 modifica le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie
- l’art. 5 interviene al livello di coordinamento normativo sull’art. 387-bis C.p., in materia di azione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
- l’art. 6 reca diverse modifiche a leggi speciali
- l’art. 7 prevede delle disposizioni transitorie, per cui, in via generale, le disposizioni dello schema di decreto si applicheranno ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
Correttivo Cartabia e modifiche al Codice di procedura civile
In estrema sintesi, rinviando all’esame del testo del decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale e qui allegato, il correttivo alla riforma Cartabia dispone che:
- il Giudice potrà disporre il passaggio al rito semplificato già nella fase dello scambio delle memorie (fase preliminare), potendo decidere diversamente poi in udienza
- l’eccezione d’ufficio d’incompetenza sarà rilevabile col decreto in fase preliminare e non più all’udienza
- il Giudice dovrà verificare che un suo eventuale ordine sia stato rispettato, anche se ciò non può condurre alla definizione immediata del giudizio
- per evitare incertezze, il Giudice dovrà sempre pronunciare il decreto di fissazione dell’udienza, che confermi o meno la data già fissata nell’atto di citazione, e soprattutto che i termini a ritroso per le memorie decorrano da questo
- quanto al rito del lavoro, vengono modificati gli artt. 127-ter e 128 C.p.c., esplicitando la possibilità di sostituire l’udienza di discussione con lo scambio cartolare, salva l’opposizione anche di una sola parte; inoltre, il provvedimento del Giudice depositato il giorno successivo alla scadenza del termine per le note scritte, vale come lettura in udienza
- quanto al rito semplificato, le modifiche all’art. 281-duodecies C.p.c. intervengono sulle preclusioni: lo ius poenitendi resta escluso, cambiando solo la lettera della norma nella quale si è dato contenuto esplicito alla precedente formula del “giustificato motivo”; nulla viene espresso in ordine alle preclusioni istruttorie
- quanto ai procedimenti d’impugnazione, i requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità del ricorso non sono più soggetti alla sanzione d’inammissibilità di cui all’art. 342 C.p.c., come invece resta per il ricorso in Cassazione (art. 366 C.p.c.)
Modifiche in materia di Mediazione obbligatoria e facoltativa
In estrema sintesi il correttivo alla riforma Cartabia dispone che:
- viene aggiunta alla mediazione obbligatoria la procedura alternativa prevista dalla legge istitutiva dell’AGCOM
- il termine ultimo per l’ordinanza di mediazione demandata, non sarà la precisazione della conclusioni, ma il momento in cui si fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione
- la durata della mediazione sarà di sei mesi, prorogabile dalle parti più volte, qualora si svolga prima dell’instaurazione del processo, mentre per quella demandata (in pendenza di processo) la durata di sei mesi potrà essere prorogata solo una volta
- non sarà necessaria un’autentica di firma nella procura per la mediazione, qualora la parte non intenda presenziare personalmente, anche se resterà comunque da rilasciare per iscritto, fatto salvo il caso in cui il rappresentante debba firmare accordi contenenti atti di cui all’art. 2643 C.c.
- viene ripresa la formula antecedente alla riforma Cartabia, per cui, ove il tentativo di mediazione fallisca, la domanda giudiziale potrà essere proposta nel termine di decadenza a decorrere dal deposito del verbale negativo (art. 11, c. 4-bis, D. Lgs n. 28/2010)
- si specifica nell’art. 5, c. 2 del D. Lgs n. 28/2010, che la condizione di procedibilità riguarda, non genericamente la domanda giudiziale, bensì solamente la domanda introduttiva, assumendo formalmente la scelta della Corte di Cassazione (con provvedimento n. 3452/2024), che aveva negato l’operatività della condizione per la domanda riconvenzionale.
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