La Cassazione si è di recente espressa in tema di agevolazioni prima casa per i coniugi in comunione legale. In particolare, è stato chiarito che il beneficio fiscale può essere usufruito solo se tutti i soggetti, anche chi non è intervenuto nell’atto, rilasciano le dichiarazioni previste dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986. Secondo tale disposizione, per poter ottenere l’agevolazione sono necessarie la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su altre case situate nello stesso Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; la non titolarità, neppure per quote, sull’intero territorio nazionale dei diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione, nuda proprietà, su altre case di abitazione acquistate con le agevolazioni prima casa.
Come spiegato da Fisco Oggi, che ha esaminato l’ordinanza n. 26703 della Cassazione, in base a quanto disposto dalla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, il legislatore “ha subordinato il beneficio fiscale al rilascio di determinate dichiarazioni da parte del soggetto acquirente”.
Con la sua ordinanza, la Cassazione ha innanzitutto voluto richiamare il proprio orientamento, in precedenza espresso con la sentenza n. 1988/2015 e con l’ordinanza n. 14326/2018, e ha poi sottolineato il fatto che “ai fini del godimento delle agevolazioni”, devono essere rese “le dichiarazioni richieste dalla legge”. La Cassazione ha quindi affermato che “…la circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta”.
Questo vuol dire che, anche se i soggetti coinvolti sono due coniugi in comunione di beni, per poter godere delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa entrambi devono rendere le dichiarazioni richieste dalla legge. Se dunque viene acquistato un fabbricato per il quale un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni chiede le agevolazioni prima casa, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare “non solo il coniuge intervenuto nell’atto, ma anche quello non intervenuto” e devono “essere necessariamente rese da quest’ultimo”.
Nel riportare e commentare quanto deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 26703 del 14 ottobre 2024, Fisco Oggi ha infine ricordato che in tal senso “l’Amministrazione finanziaria si era già espressa con la circolare n. 38/2005, con la quale, nell’evidenziare la distinzione tra gli aspetti civilistici e quelli fiscali legati a un acquisto immobiliare, si era affermato che ai fini civilistici non sussiste la necessità che entrambi i coniugi intervengano nell’atto di trasferimento della casa di abitazione per acquisirne la comproprietà, in quanto il coacquisto si realizza automaticamente ex lege; ai fini fiscali, invece, per ottenere l’agevolazione prima casa sull’intero immobile trasferito viene espressamente previsto che entrambi i coniugi devono rendere le dichiarazioni previste alla lettera b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis del Testo Unico Registro”.
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