L’acquisto casa è un passo importante che può cambiare la vita, ma prima di farlo bisogna considerare tutte le spese da sostenere.
Comprare un immobile prevede un’attenta pianificazione finanziaria, infatti, oltre al prezzo dell’immobile ci sono più di 10 pagamenti da effettuare.
Le prime spese riguardano la parcella del notaio, le provvigioni dell’agenzia immobiliare, i costi per la perizia e le spese d’istruttoria per il mutuo. Ma queste sono solo una parte dei costi che bisognerà sostenere.
Acquisto casa: imposte e tasse da pagare
Le tasse sulla casa spettano a chi acquista, in effetti, sarà il notaio a fare da intermediario nel pagamento di alcune imposte. Nello specifico l’acquirente deve pagare: l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale e l’IVA se si compra da una ditta, l’imposta di registro se si compra da un privato.
Inoltre, le imposte cambiano se si tratta di prima casa o seconda casa. Sull’acquisto della prima casa, la legge prevede una serie di agevolazioni fiscali con la possibilità di detrarre fiscalmente gli interessi del mutuo con una percentuale del 19%. Inoltre, spetta anche una riduzione dei costi del notaio.
Chi acquista la prima casa deve pagare un’imposta di registro del 2% del valore catastale del bene. Se a vendere è un’azienda, bisogna versare l’IVA del 4% invece dell’imposta di registro. Poi, da pagare l’imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro ciascuna.
Chi compra una seconda o terza casa, deve pagare un’imposta di registro del 9% del prezzo di vendita riportato nel rogito. Invece, se a vendere è un’azienda, l’acquirente dovrà pagare l’IVA al 10%, se si tratta di un immobile di lusso, l’IVA è al 22%. Poi, l’imposta catastale dell’1% e l’imposta ipotecaria del 2%.
Bonus prima casa
Chi acquista un immobile da adibire ad abitazione principale “prima casa”, può ottenere il “bonus prima casa”, ma solo se si rispettano i seguenti presupposti:
a) l’immobile deve essere classificato catastalmente nelle categorie del gruppo A, nello specifico: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale);
A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze: C/2; C/6; C/7.
b) l’acquirente deve dichiarare nel rogito che non deve essere titolare di un altro immobile nel territorio del Comune in cui si trova la casa acquistata;
c) non essere titolare, neanche per quote o in comunione legale, uso, usufrutto, nuda proprietà su un altro immobile, anche se acquistato dal coniuge, con le medesime agevolazioni sulla prima casa.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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