Il decreto in esame si distingue nel vasto panorama giurisprudenziale in materia di procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinate dal CCII poiché il pregio di affrontare una questione di non poco conto, ovverosia la configurabilità, quale misura protettiva, come tale, quindi, ammissibile visto il disposto di cui all’art. 70 comma 4 del CCII, della richiesta, avanzata dal debitore in sede di ricorso introduttivo della procedura, di sospensione della cessione, non tanto coattiva quanto volontaria, del quinto dello stipendio e della delegazione di pagamento in favore della società finanziaria cessionaria e delegataria.
In tal modo, il Tribunale di Pistoia precisa come l’ammissibilità di siffatta richiesta discenda dalla inscrivibilità della medesima nell’ambito delle “altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”, di cui all’art. 70 comma 4 del CCII, preservate anche dal DLgs. 136/2024 (c.d. “correttivo-ter”). Si tratta, nella sostanza, secondo il giudice adito, di una misura “coerente” con le misure protettive “tipiche” di sospensione di tutti i procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e di divieto di nuove azioni esecutive e cautelari previste e disciplinate dall’art. 70 comma 4 del CCII, che, al pari di queste ultime e in assenza di elementi valutativi di segno contrario, merita, quindi, di essere adottata, con conseguente accoglimento della richiesta avanzata.
Il quadro normativo di riferimento corrobora pienamente tale considerazione. Se, da un lato, l’art. 67 comma 3 del CCII abilita il consumatore sovraindebitato a prevedere, in seno alla propria proposta, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, l’art. 71 comma 3 del CCII, dall’altro, prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano siano inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all’art. 70 comma 1 del CCII.
Dalla lettura di quest’ultima disposizione (cfr. art. 71 comma 3 del CCII), può chiaramente evincersi, pertanto, come “la norma ancori temporalmente gli effetti vincolanti del piano di ristrutturazione omologato alla pubblicità del decreto di ammissione”, salvaguardando, attraverso la sanzione dell’“inefficacia”, sia le risorse patrimoniali e finanziarie destinate al pagamento dei creditori (sulla scorta di quanto previsto dal piano omologato), sia la par condicio creditorum.
Sicché non può che concludersi che, ove il consumatore abbia previsto nel piano la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto ex art. 67 comma 3 del CCII, la richiesta di sospensione delle cessioni in itinere risulterebbe funzionale, rispettivamente, alla “cristallizzazione” della posizione debitoria al momento della presentazione della proposta e del piano e alla “segregazione” e, dunque, al congelamento, in un’ottica squisitamente cautelare piuttosto che protettiva ex art. 2 del CCII, del patrimonio destinato dal debitore alla soddisfazione dei creditori.
Viceversa, nel caso in cui il piano proposto tragga il suo fondamento da una liquidità resa disponibile attraverso la messa a disposizione di quote di reddito futuro del debitore, detta richiesta di sospensione si profilerebbe funzionale a evitare che “la durata del procedimento possa avvantaggiare alcuni creditori a scapito di altri”, dal momento che, in assenza di sospensione, alcuni creditori de facto vedrebbero soddisfatto il proprio credito, al di fuori del concorso, in epoca anteriore all’omologazione, con evidente nocumento della par condicio creditorum.
Conclusivamente, la pronuncia in commento ben osserva che il fatto di “rendere recessiva, rispetto al principio di parità di tutela dei creditori di pari grado, qualsivoglia posizione preferenziale acquisita antecedentemente all’apertura della procedura e non ancora esauritasi” risponde perfettamente alla condivisibile finalità di “preservare la tenuta del piano di ristrutturazione prospettato anche nel corso del procedimento finalizzato alla sua omologazione”.
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