Le testimonianze e i rilievi hanno confermato che il ciclista era tenuto a fermarsi e portare la bicicletta a mano, dando precedenza al bus.
No all’omicidio colposo dell’autista del bus che ha investito un ciclista sulle strisce pedonali perché il fatto non costituisce reato. È quanto emerge dalla sentenza n. 1027/2024 della Quarta Sezione Penale della Cassazione dell’8 ottobre 2024.
L’imputato, autista del bus, nell’effettuare la manovra di svolta a destra con semaforo che segnalava luce verde entrava in collisione con il velocipede che finiva sotto le ruote del bus e veniva trascinato.
Sulla scorta dei rilievi fotografici e planimetrici prodotti dal pubblico ministero, della prova testimoniale e della consulenza tecnica sulle cause del decesso, emergeva che, al momento dell’impatto, l’autobus aveva già completato la manovra di svolta, il ciclista aveva frenato improvvisamente – giungendo a forte velocità in prossimità dell’attraversamento pedonale accorgendosi all’ultimo momento del bus – la bicicletta era scivolata sotto le ruote e il ciclista aveva urtato il capo contro la carrozzeria del mezzo.
La pronuncia assolutoria, confermata anche dai giudici d’appello era stata motivata sul presupposto che l’imputato avesse rispettato tutte le regole di prudenza, diligenza e perizia osservando, dunque, la normativa sulla circolazione stradale; al contrario, si legge in sentenza, il ciclista, sopraggiungeva a forte velocità e imboccava l’attraversamento pedonale senza fermarsi.
In prossimità dell’incrocio, un cartello segnalava la fine della pista ciclabile con l’obbligo di fermarsi e di dare precedenza. Il ciclista anziché scendere dal velocipede e attraversare le strisce conducendo a mano la bicicletta, non avrebbe rispettato la precedenza e imboccato l’attraversamento senza avvedersi dell’arrivo del bus.
La Corte ha confermato che il ciclista aveva l’obbligo di dare la precedenza all’autobus in quanto la pista ciclabile termina per sboccare sulla strada principale per poi riprendere dall’altra parte dell’incrocio.
Le testimonianze e i rilievi avevano poi confermato che l’autista del bus non poteva avvedersi dell’arrivo del ciclista in quanto, questo, era ancora lontano dall’incrocio nel momento in cui l’autista aveva iniziato la manovra di svolta a destra.
L’obbligo di arresto era segnalato da una larga linea continua trasversale come prevede l’art. 144 del reg. es. cod. strada, ben visibile anche dalle fotografie prodotte nel processo.
In buona sostanza, il ciclista avrebbe dovuto arrestare la marcia, scendere dalla bicicletta, salire sul marciapiede e, conducendo il mezzo a mano, attraversare sulle strisce pedonali.
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