LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEL TERRENO AGRICOLO
LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEL TERRENO AGRICOLO avviene quando
l’acquirente si trova nella qualità di imprenditore agricolo professionale o
coltivatore diretto salvo espressa rinuncia nell’atto di trasferimento.
Dal 2010 l’agenzia delle entrate provvede alla verifica dell’esistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni a posteriori
e pertanto non è più necessario quindi presentare alcun certificato che attesti l’esistenza di tali requisiti.
La legge ha inoltre previsto delle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni.
Si tratta delle cosiddette agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina.
La legge ha fissato i requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione delle agevolazioni che ha individuato nei seguenti:
- trasferimenti a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale;
- atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti ovvero di operazioni fondiarie operate attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
QUANDO PUO’ APPLICARSI LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEL TERRENO AGRICOLO
Le agevolazioni sono applicabili a tutti quegli atti che possano qualificarsi come atti traslativi a titolo oneroso
Affinché possano applicarsi le agevolazioni il diritto oggetto di trasferimento può essere sia
di piena proprietà o al contrario di un diritto reale minore come ad esempio l’usufrutto o la nuda proprietà.
Oggetto dell’atto traslativo debbono essere:
- terreni qualificati agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti
- le relative pertinenze (ad esempio fabbricati rurali funzionali alla coltivazione del fondo).
LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEL TERRENO AGRICOLO – COSA PREVEDONO LE AGEVOLAZIONI:
Le agevolazioni si applicano agli atti di trasferimento di diritti su terreni da parte di privati o imprese a favore di soggetti che rivestono la qualifica di:
- Imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi del decreto legislativo 99/2004, che può essere impresa o società agricola.
- Le agevolazioni sono accessibili anche ai cosiddetti “aspiranti IAP” ovvero quei soggetti, persone fisiche che, pur non in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla regione competente e si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS;
- Coltivatore diretto, imprenditore o società agricola.
È requisito essenziale per l’accesso alle agevolazioni che tali soggetti siano iscritti alla relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con circolare 36/E/2010.
Dal 2016 le agevolazioni sono state estese dalla legge di stabilità anche al coniuge e ai parenti in linea retta dello IAP o del coltivatore diretto se già proprietari di terreni agricoli e conviventi.
Con tale regime fiscale le imposte da pagare sono le seguenti e nella relativa misura:
- registro in misura fissa pari a 200,00 euro;
- trascrizione in misura fissa pari a 200,00 euro;
- catastale in misura proporzionale dell’1% sul prezzo di acquisto del terreno con un importo minimo di 200,00 euro;
- tassa ipotecaria in misura fissa pari a 35,00 euro;
- tributi speciali per la voltura catastale in misura fissa pari a 35,00 euro.
L’imposta di bollo non è dovuta ex art 21, tabella b, del D.P.R 642/1972.
RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI E TASSAZIONE DELL’ACQUISTO DI UN TERRENO
Come già si accennava, lo IAP o il coltivatore diretto possono rinunciare alle agevolazioni con espressa richiesta nell’atto di trasferimento.
In caso di rinuncia le imposte da pagare sono le seguenti e nelle rispettive misure:
- registro nella misura proporzionale del 9% sul prezzo del terreno;
- ipotecaria nella misura fissa di 50,00 euro;
- catastale nella misura fissa di 50,00 euro.
È prevista infine l’esenzione dall’imposta di bollo, la tassa ipotecaria e i tributi speciali catastali.
LA DECADENZA DA LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEL TERRENO AGRICOLO
La legge 25/2010 ha fissato anche i presupposti di decadenza dalle agevolazioni.
Si decade dalle agevolazioni per l’agricoltura sopra illustrate in caso:
- di alienazione volontaria del fondo entro i cinque anni dall’acquisto;
- di cessazione della conduzione e/o della coltivazione diretta del fondo entro i cinque anni dall’acquisto.
Per maggiori informazioni : Agenzia delle Entrate
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