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Richiesta di pagamento bollo per auto rottamata #finsubito prestito immediato


Cosa fare se arriva la cartella per il versamento della tassa automobilistica di un veicolo che è stato demolito e radiato dal Pra.

Una nostra lettrice ci pone un quesito singolare, ma che è abbastanza ricorrente nella pratica: aveva rottamato un veicolo nel 1998 e per provarlo ha «i documenti Pra in mano». Tuttavia nel 2023 le arriva il bollo auto da pagare per il 2020, poiché – a quanto ci dice «risulta che la rottamazione non sia andata a buon fine». Perciò ci chiede se è lecita questa richiesta di pagamento bollo per auto rottamata.

A ben vedere, la domanda nasconde due quesiti diversi: il primo riguarda la debenza della tassa automobilistica annuale su un veicolo che era stato rottamato molto tempo prima, e il secondo concerne la prescrizione del tributo, dato che – come ci sottolinea la lettrice – sono trascorsi ben 25 anni dalla rottamazione dell’auto, anche se il bollo che le viene chiesto di pagare ora è quello del 2020.

Bollo auto rottamata: va pagato?

La tassa automobilistica riferita ad un veicolo che è stato rottamato deve essere pagata interamente per le annualità precedenti e già scadute alla data in cui avviene la rottamazione. Infatti il bollo auto è calcolato su un’intera annualità e non è mai frazionabile in periodi inferiori, neppure per mesi e tantomeno per giorni.

Qui l’unico consiglio pratico da dare è quello di fare attenzione al mese in più di tolleranza previsto per il pagamento della tassa oltre la scadenza annuale: ad esempio, se un veicolo è stato immatricolato il 15 dicembre, con la tolleranza la scadenza del pagamento arriva al 31 gennaio, perciò se si rottama il veicolo entro quella data il bollo non è dovuto.

In sostanza, se il veicolo viene rottamato e demolito mentre si è ancora nei termini utili per il pagamento della tassa annuale, per quell’ultimo anno di “vita” del veicolo la tassa automobilistica non è dovuta. E dal momento in cui la procedura di rottamazione è stata completata, il bollo non è più dovuto, ovviamente, neppure per le annualità successive.

Però l’esenzione presente e futura dal bollo è prevista se, entro il termine utile per effettuare il pagamento annuale, il veicolo è stato consegnato a un demolitore autorizzato ed è stata completata la procedura di rottamazione. Devono cioè essere state espletate tutte le formalità di annotazione al Pra, altrimenti la tassa rimane dovuta.

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Come si completa la rottamazione?

È importante osservare che la procedura di rottamazione inizia con la consegna del veicolo (insieme al libretto di circolazione ed al certificato di proprietà) a un centro di raccolta autorizzato, o a un concessionario, che si impegna a far eseguire la demolizione, ma si completa soltanto nel momento in cui viene presentata effettivamente presentata, ed acquisita dai sistemi telematici, la richiesta di cancellazione del veicolo dal Pra.

Perciò, per avere la prova che su quel veicolo non è più dovuta la tassa automobilistica, bisogna sempre farsi rilasciare il certificato di rottamazione e conservarlo per ogni evenienza, in modo da poterlo esibire se successivamente arriveranno richieste di pagamento (avvisi di accertamento emessi dalla Regione, o cartelle esattoriali notificate dall’Agente di Riscossione) riferite a quel mezzo.

Inoltre si può sempre fare una visura al Pra per accettarsi che il veicolo sia stato effettivamente e correttamente rottamato e perciò definitivamente radiato dai pubblici registri e dalla circolazione su strada.

Prescrizione del bollo auto

Un discorso totalmente diverso è quello relativo alla prescrizione del bollo auto, che decorre e matura indipendentemente dalla rottamazione del veicolo.

La tassa automobilistica cade in prescrizione dopo 3 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Ad esempio, per un bollo auto da pagare entro settembre 2024 la prescrizione inizia a decorrere il 1° gennaio 2025 e si completa il 31 dicembre 2027.

Tuttavia il decorso della prescrizione può essere interrotto da qualsiasi formale richiesta di pagamento – come un avviso di accertamento e liquidazione del tributo – che venga emessa prima della maturazione dei termini, ossia del completamento del triennio. In tal caso la decorrenza della prescrizione riparte dall’inizio.

Tornando all’esempio precedente, se il 15 aprile 2026 il proprietario del veicolo riceve la notifica di un avviso di accertamento del bollo auto, il triennio utile a prescrivere riparte da capo dal giorno successivo, e pertanto la prescrizione maturerà soltanto il 16 aprile 2029. Ma se nel frattempo dovesse arrivare una cartella esattoriale riferita a quel bollo auto, il triennio sarà nuovamente spostato in avanti.

Soluzione al quesito prospettato

Ecco perché, nel caso prospettatoci dal lettore all’inizio, è possibile che la procedura di rottamazione avviata nel lontano 1998 non sia stata correttamente completata, e che, pertanto, nel 2020 il veicolo risultasse ancora ad egli intestato presso il Pra.

In tal caso, la richiesta di pagamento ricevuta nel 2023 non era ancora prescritta, perché il triennio pieno, decorrente dal 1° gennaio 2021, non era ancora maturato: si sarebbe completato, senza altri eventi interruttivi, alla mezzanotte del 31 dicembre 2023, ma bisogna considerare anche gli effetti della sospensione Covid, che nel 2021 era in corso ed ha fatto slittare in avanti i termini (per maggiori dettagli leggi l’articolo “Bollo auto di oltre 3 anni: devo pagare?“).

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