Pignoramento illegittimo: la Commissione Tributaria di Cuneo ha annullato la procedura esecutiva nei confronti di una società, perché la notifica era stata effettuata come se la società fosse “irreperibile”, invece di essere consegnata al suo legale rappresentante.
Come noto, la notifica degli atti giudiziari è un momento fondamentale per garantire il diritto di difesa. Quando il destinatario è una persona giuridica, come una società, essa deve essere effettuata secondo regole precise, per evitare invalidità e vizi procedurali. La Commissione Tributaria di Cuneo, con una recente sentenza, ha annullato un pignoramento nei confronti di una impresa, perché la notifica era stata effettuata in modo illegittimo, risultando questa sconosciuta all’indirizzo della sede legale. Ne era scaturita la procedura di notifica ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile. Ma si può fare la notifica alla società irreperibile o tale procedura è riservata solo alle persone fisiche e dunque, nel caso di specie, al legale rappresentante? Ecco qual è l’orientamento della giurisprudenza.
Il caso esaminato
Una società ha impugnato un atto di pignoramento, sostenendo che fosse invalido perché non le era stato notificato correttamente. Anche gli atti precedenti (intimazione di pagamento e cartella esattoriale erano stati notificati in modo irregolare. La Commissione Tributaria di Cuneo, con la sentenza n. 256/1/2024, ha accolto il ricorso della società, annullando il pignoramento.
I giudici hanno rilevato due vizi nella procedura di notifica:
- notifica dell’intimazione di pagamento per “compiuta giacenza” senza motivazione: la relata di notifica non indicava il motivo per cui l’atto non era stato consegnato al destinatario;
- l’ufficiale giudiziario, non avendo trovato la società presso la sua sede, aveva notificato l’atto al legale rappresentante (art. 145 c.p.c.), invece di seguire la procedura per gli “irreperibili assoluti” (artt. 140 e 143 c.p.c.).
La Commissione ha precisato che:
- la notifica secondo il cosiddetto «rito degli irreperibili» (ovvero per compiuta giacenza) non può essere eseguita verso le persone giuridiche tout court, ma solo nei confronti del loro legale rappresentante, se indicato nell’atto. L’irreperibilità assoluta vale quindi solo per le persone fisiche e non per società e altre persone giuridiche;
- la notifica a una società deve essere effettuata presso la sua sede o, in caso di mancato recapito, al suo legale rappresentante;
- la mancata notifica degli atti presupposti quali l’intimazione di pagamento, l’accertamento fiscale e la cartella esattoriale, rende invalido il pignoramento.
Giurisprudenza sulla notifica per irreperibilità alle società
La giurisprudenza è unanime nel ritenere che, nel caso di irreperibilità di una società, la notifica per “irreperibilità assoluta” non può essere rivolta direttamente alla società stessa, ma deve essere indirizzata al legale rappresentante persona fisica.
Secondo l’art. 145 c.p.c., la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede legale. Se ciò non è possibile, la notifica può essere effettuata al legale rappresentante, seguendo le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. (Corte d’Appello Milano, sez. LA, sentenza n. 1750 del 12 gennaio 2019; Tribunale Roma, sez. 5, sentenza n. 14252 del 7 ottobre 2023; Tribunale Reggio di Calabria, sez. 2, sentenza n. 870 del 31 maggio 2017).
La Cassazione ha chiarito che, in caso di irreperibilità della società, è necessario tentare la notifica al legale rappresentante presso la sua residenza, effettuando le opportune ricerche anagrafiche (Cass. sent. n. 2924/2024; n. 25219/2023).
Solo qualora anche il legale rappresentante risulti irreperibile, si può procedere con la notifica ex art. 143 c.p.c. nei confronti di quest’ultimo (Cass. sent. n. 17251/2023).
La Suprema Corte ha affermato che la notifica ex art. 143 c.p.c. è ammissibile solo nei confronti della persona fisica che rappresenta l’ente, non verso l’ente stesso in forma impersonale. Pertanto, non è permesso effettuare una notifica per irreperibilità assoluta direttamente alla società.
Cosa fare se la società è irreperibile?
Nel caso di una società sconosciuta e irreperibile, il procedimento corretto è il seguente:
- tentare la notifica presso la sede legale: recarsi all’indirizzo della sede legale risultante dal Registro delle imprese e tentare la notifica (Tribunale Roma, sez. 5, sentenza n. 14252 del 07 Ottobre 2023);
- se la notifica alla sede è infruttuosa, si devono effettuare ricerche sulla residenza o dimora abituale del legale rappresentante (Tribunale Reggio di Calabria, sez. 2, sentenza n. 870 del 31 maggio 2017; Cass. sent. n. 25219/2023);
- procedere con la notifica al legale rappresentante persona fisica, seguendo le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.;
- se il legale rappresentante è temporaneamente irreperibile, si applica l’art. 140 c.p.c.; se è irreperibile assoluto, si applica l’art. 143 c.p.c. relativo alla notifica per irreperibilità assoluta con compiuta giacenza e deposito presso la Casa comunale.
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