L’articolo 1 del decreto legislativo n. 219 del2023 ha riscritto e integrato le norma della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente). In particolare per lenotifiche degli atti impositivi ha introdotto l’articolo 7-sexies (Vizi delle notificazioni) il quale dispone che “1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, semprechè l’impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell’accertamento.
2. L’inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l’inefficacia.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.”
Per cui la nuova disposizione prevede che, fatta eccezione della notifica inesistente in quanto priva dei suoi elementi essenziali oppure fatta a soggetti giuridicamente inesistenti o senza alcun collegamento con il destinatario, la notifica è nulla è tale nullità viene sanata se il contribuente propone l’impugnazione entro il termine di decadenza dell’accertamento.
La giurisprudenza di legittimità, anche prima dell’introduzione dell’art. 7-sexies (Vizi delle notificazioni), aveva stabilito che la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto.
L’articolo 156 del codice di procedura civile stabilisce che la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 24329 depositata il 10 settembre 2024, intervenendo in tema di notifiche, ha ribadito il principio di diritto, statuito dalle sezioni unite, secondo cui “la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto “ex tunc” attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell’ordine impartito dal giudice (Cass., Sez. Un., n. 14916/2016).”
In base al contenuto dell’articolo 7-sexies cit. vi saranno effetti diversi qualora il giudice ritenga la notifica nulla o inesistente. La notifica è inesistente è quindi inefficace qualora si stata eseguita con un procedimento non previsto, in un luogo diverso da quello imposto o a persona non abilitata in sostanza senza il rispetto delle regole minime fissate dalla legge. La notifica è nulla quando sia stata effettuata senza l’osservanza delle formalità o delle norme di legge, tra cui quelle concernenti la persona alla quale può essere consegnata la copia dell’atto, essa avviene mediante il rilascio di copia nel luogo o a persona che possano avere un qualche riferimento con il destinatario.
Per cui nel caso di notifica nulla la stessa è sanabile con l’impugnazione dell’atto da parte del contribuente in quanto a tale comportamento viene attribuito il significato che la notifica ha raggiunto il suo scopo, che è quello di rendere conoscibile l’atto al destinatario.
La Suprema Corte con l’ordinanza n. 29008 del 2022 ha ribadito che l’inesistenza della notifica è da ritenersi del tutto eccezionale.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 9552 del 2021 ha ribadito ” l’irrilevanza dell’affermata non leggibilità della sottoscrizione del destinatario restando l’atto valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandatala (cfr Cass. n. 11707/2011), risulta fondato il rilievo secondo cui la mancata sottoscrizione dell’ncaricato alla distribuzione rende inesistente la notifica.
Va richiamata a riguardo la giurisprudenza di questa Corte ( cfr da ultimo Cass. ord. n 17373/2020) secondo cui, premesso che la notifica a mezzo posta non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario da parte dell’agente postale, l’avviso dì ricevimento, prescritto dall’art. 149, comma 2, c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita la consegna; ne consegue che la mancanza di firma dell’agente postale sull’avviso di ricevimento del piego raccomandato rende inesistente, e non soltanto nulla, la notificazione, rappresentando la sottoscrizione l’unico elemento valido a riferire la paternità dell’atto all’agente notificante. “
Le notifiche escluse dalla sanatoria
- Le notifiche inesistenti non possono essere mai sanate
- Una gravissima irregolarità provoca l’inesistenza
Gli effetti giuridici delle notifiche nulle sono sanabili per raggiungimento dello scopo in caso di contestazione degli atti o di costituzione in giudizio.
La conoscenza dell’atto sana le irregolarità, in quanto la finalità della notifica è assicurare la conoscibilità dell’atto al destinatario
Per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari è necessario produrre in giudizio l’avviso di ricevimento, poiché per il loro perfezionamento non è sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa.
Gli atti tributari possono essere notificati direttamente, senza relata, a mezzo del servizio postale ordinario.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui