Con il messaggio n. 3553/2024 l’Inps recepisce le disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n.136/2024) focalizzandosi, in particolare, sulla disciplina della transazione su crediti tributari e contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del trattamento di tali crediti nelle procedure di concordato. L’Istituto precisa che le proposte transattive presentate a partire dal 28 settembre 2024, data di entrata in vigore del decreto, sono sottoposte alla competenza decisionale del Direttore regionale/di coordinamento metropolitano e l’adesione alle medesime è espressa con la successiva sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della stessa. L’adesione alla proposta – si legge – deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della domanda di transazione. Infine precisa che anche con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalla Agenzie fiscali, nonché dei contributi e premi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie e dei relativi accessori. L’Inps precisa che anche in questo caso la copia della proposta e della documentazione va presentata agli uffici competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore, nonché presso la Direzione territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della stessa.
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