Avellino.  

di Paola Iandolo 

Nessun annullamento delle intercettazioni. Dichiarati inammissibili i motivi dei ricorsi presentati dai legali di Festa in quanto “generici”. Ed ancora: annullate senza rinvio le ipotesi di reato di depistaggio, corruzione per atti contrari ai doveri, induzione indebita e rivelazione del segreto d’ufficio.

Su questi elementi si fondano le due sentenze contenenti le motivazioni dei giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione, presieduta dal giudice Gaetano De Amicis, relatore Ersilia Calvanese che lo scorso 18 settembre hanno portato alla scarcerazione l’ex sindaco Festa.

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I principi della prima sentenza 

Nella prima sentenza, quella relativa sia alla misura cautelare emessa il 18 aprile che alla successiva decisione del Tribunale del Riesame di Napoli che aveva confermato la misura stessa sono stati ritenuti “generici” i motivi legati alla presunta inutilizzabilità delle intercettazioni, anche quelli nuovi. Superata anche la questione legata al decreto di autorizzazione del settembre 2023, il vizio genetico. Infatti i giudici hanno rilevato che oltre alla richiesta del pm datata 31 agosto, nel decreto del Gip si faceva riferimento alla data odierna, ovvero a settembre. Nella prima ordinanza viene esclusa la gravità indiziaria perchè non ci sarebbe un nesso sostanziale tra l’ufficio e le indagini. Per cui non era dimostrato il depistaggio.  Confermato il compendio indiziario sulla falsità ideologica, ovvero il ruolo di “regista” di Festa negli atti amministrativi. Annullati invece per una carenza motivazionale tre capi di imputazione contestati all’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Il primo riguarda l’induzione indebita per il finanziamento ad Eurochocolate, per cui nei due casi contestati non viene motivato nel secondo caso il “sinallagma corruttivo” cosi come aveva eccepito la difesa.

I principi della seconda sentenza

Gianluca Festa è stato scarcerato dai giudici della VI Sezione della Corte di Cassazione perchè eranon insussistenti le esigenze cautelari e non per l’inutilizzabilità delle intercettazioni. I giudici della VI sezione precisano che “Tutti i motivi devono ritenersi generici, in quanto è principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità in tema di ricorso per cassazione che è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato