Se un commercialista ha debiti con l’amministrazione finanziaria, l’Agenzia delle Entrate può legittimamente negargli l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali. Gli elevati debiti erariali costituiscono una mancanza del requisito di onorabilità, indispensabile per ottenere l’abilitazione. Esaminiamo una decisione del TAR del Lazio sull’argomento e le sue implicazioni per il settore.
Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 17943 del 16 ottobre 2024, ha fornito una interessantissima sentenza in materia di visto di conformità e debiti erariali per un professionista. Di seguito si analizzano alcuni passaggi della sentenza.
Il commercialista con debiti col Fisco non può apporre il visto di conformità
La ricorrente – iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – ha impugnato il provvedimento, con il quale l’Agenzia delle Entrate, ha respinto la domanda, da essa presentata in data 5 maggio 2021, per ottenere l’iscrizione nell’elenco centralizzato dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’art. 35, del d.lgs. 241/97.
Il diniego risulta motivato con riferimento alla insussistenza, in capo alla richiedente, dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 8, comma 1, lettera c) del D.M. 164/1999 (non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, delle disposizioni in materia tributaria), risultando a carico della dottoressa debiti erariali non ancora pagati per un importo complessivo pari a quasi 258mila euro alla data della richiesta di iscrizione.
La commercialista contesta il fatto che vi sia:
- la violazione dell’art. 10 bis della legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241/90). L’amministrazione avrebbe adottato il provvedimento impugnato senza il previo invio del preavviso di diniego;
- la violazione e falsa applicazione dell’art. 35, del D.Lgs. 241/1997 – Carenza di motivazione e di responsabilità soggettiva. La ricorrente non avrebbe commesso “violazioni gravi e ripetute della legge tributaria”, atteso che essa avrebbe avuto conoscenza del debito esistente solo a mezzo del provvedimento e impugnato, ciò che escluderebbe la sua responsabilità soggettiva, e avrebbe, in ogni caso, provveduto a impugnare le cartelle recanti il debito tributario subito dopo aver avuto notizia della loro esistenza.
Il visto di conformità per il professionista
Il visto di conformità, conosciuto anche come “visto leggero”, introdotto nel nostro sistema tributario dal decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, costituisce uno dei live
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