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ROVIGO – Sul fronte delle multe e dei ricorsi arriva un’altra sentenza destinata a fare giurisprudenza, tanto più perché arriva dalla Cassazione. Sentenza anche questa volta nata in Polesine e che fissa un cardine per il futuro: chi riceve una sanzione che prevede la decurtazione di punti della patente, non è obbligato a fornire le generalità del conducente se decide di fare ricorso.
A spiegarlo è l’avvocato Federico Donegatti che appunto in Cassazione ha patrocinato la causa di un cliente che ha visto accolto il ricorso. Questo era nato dopo la decisione del giudice di Appello che non aveva dichiarato nulli o non validi i verbali scattati per eccesso di velocità che pure erano stati annullati già in prima sede per difetto di motivazione.
La Corte, invece, ha ritenuto fondata l’impugnazione in terzo grado «specificando l’errore – spiega Donegatti – del giudice di seconde cure nel respingere le tesi» che aveva posto in Appello l’avvocato rodigino Andrea Gino Gioli, «al quale va il mio ringraziamento per il lavoro svolto nei precedenti due gradi di giudizio», ossia che se viene fatto ricorso contro una multa, «l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente dovrebbe ritenersi sospeso fino alla definizione dei ricorsi presentati» visto che multa e decurtazione dei punti sono elementi correlati.
LA DECISIONE
La Cassazione, in sostanza, ha condiviso la tesi che «il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare all’organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione dell’opposizione avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall’autorità, trattandosi di un illecito istantaneo».
Donegatti, dunque, spiega che il presunto trasgressore poteva decidere se ricorrere o meno al giudice, ma nei 60 giorni dalla notifica del verbale aveva l’obbligo, «qualunque decisione assumesse», di comunicare i dati del conducente, «sapendo che in caso contrario sarebbe stato sicuramente soggetto ad altra notificazione di sanzione». Era, pertanto, un procedimento aggiuntivo, anche se poi i punti della patente «non venivano tolti con la inoltrata comunicazione, ma solo all’esito dell’eventuale ricorso avente avuto esito negativo. Ora non più».
La Cassazione adesso ha stabilito che non vi è un obbligo di comunicare i dati del conducente alle forze dell’ordine che hanno elevato la multa se viene fatto ricorso e che questo dovere scatterà soltanto quando il ricorso dovesse essere rigettato e «l’amministrazione è tenuta a emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze».
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