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Con la sentenza n. 26634 del 14.10.2024, la Cassazione afferma che il blocco dei licenziamenti previsto, durante la pandemia da COVID-19, dalla normativa emergenziale, non riguardava le ipotesi di recesso per superamento del periodo di comporto.
Il fatto affrontato
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo – tra le altre cose – che il recesso in questione non rientrava nel “blocco” dei licenziamenti per emergenza pandemica da COVID-19.
La sentenza
La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che la norma che ha introdotto il blocco dei licenziamenti per motivi oggettivi durante il periodo emergenziale causato dal coronavirus ha natura speciale e, quindi, non è applicabile in via analogica.
In particolare, continua la sentenza, detta norma è ispirata dalla specifica ratio di tutela dei lavoratori dalle conseguenze negative sull’occupazione derivanti dal blocco o dalla riduzione dell’attività produttiva conseguente all’emergenza COVID-19.
Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la nullità del divieto non è estensibile all’ipotesi di recesso per superamento del periodo di comporto, in quanto soggetto alle regole dettate dall’art. 2110 c.c., prevalenti, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatole.
A cura di WST
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