Effettua una nuova ricerca
More results...
Questa è una battaglia avviata al tempo della nomina attribuita allo scrivente, quale supervisore al biennio formazione docenti, dal Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari: l’applicazione dell’articolo 454 del Testo Unico Scuola (decreto legislativo 297 del 1994), dedicato alle attività artistiche e sportive. Oggi sono onorato di avere il sostegno del presidente dell’Anief Sassari, Marcello Frau.
Partiamo dall’articolo 454, omettendo i commi 2 e 4 dedicati specificatamente ai docenti di Scienze Motorie.
- Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell’insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I. per particolari esigenze di attività tecnico sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.
- […].
- Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d’istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
- […].
- I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.
È lecito chiedersi quali siano, nel 2024, gli “Istituti di istruzione artistica” pentagrammatica e coreutica? La risposta non può che essere affermativa e trivalente: i licei musicali e coreutici; le scuole secondarie di primo grado che contengono nel Ptof i “percorsi a indirizzo musicale”, di cui al decreto interministeriale n.176 del 1° luglio 2022; le scuole primarie accreditate per le attività musicali, inserite negli elenchi degli Uffici scolastici regionali di cui al decreto ministeriale 8 del 31 gennaio 2011. I docenti di ruolo interessati appartengono, pertanto, alle seguenti classi di concorso: A29-A30 musica nelle scuole secondarie di I e II grado, A-53 storia della musica; A-56 strumento musicale nelle secondarie di I grado; A-55 strumento musicale nei licei musicali; A-63 tecnologie musicali; A-64 teoria, analisi e composizione; A-57 tecnica della danza classica; A-58 tecnica della danza contemporanea; A59 tecniche di accompagnamento alla danza e teoria e pratica musicale per la danza.
Non sono accettabili esclusioni dalla fruizione dell’articolo 454 del Testo Unico Scuola, a partire dai docenti delle discipline artistiche dei licei artistici. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrebbe estendere l’applicazione del comma 1 anche ai professori di arte e immagine della secondaria di I grado, agli scrittori che insegnano italiano nelle scuole di ogni ordine e grado, etc. In altre parole, la normativa relativa agli “Istituti di istruzione artistica” andrebbe attualizzata, individuando non tanto la tipologia degli istituti, quanto le classi di concorso che possano fruire, finalmente, dell’art. 454.
Come sarebbe più efficace procedere per i “docenti 454”? Tre fasi: richiesta di “congedo straordinario per lo svolgimento di attività artistiche”, di cui all’art.454 c.1 D.Lgs. 297/94, alla scuola di titolarità; segnalazione immediata a sassari@anief.net di eventuali risposte negative; invio di reclami e attivazione di ricorsi individuali o collettivi al Tar Sardegna. Come scriveva Francesco Ignazio Mannu in “Su patriotu sardu a sos feudatarios”, oggi testo dell’Inno della Regione Sardegna: “Cando si tenet su bentu / Est prezisu bentulare”.
Prof. Antonio Deiara
responsabile regionale Anief Sardegna per il settore musicale
Correlati
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Informativa sui diritti di autore
Questa è una parte dell’articolo originale
Vuoi approfondire l’argomento, criticarlo, discutere
come previsto dalla legge sul diritto d’autore art. 70
Sei l’autore dell’articolo e vuoi richiedere la rimozione?
Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: “Il riassunto, la citazione (source link) o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali