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Viterbo – La corte d’appello dà ragione alla difesa dopo il “soccorso” della cassazione
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Viterbo – (sil.co.) – Gli era stata revocata la seconda sospensione condizionale della pena in due anni, ma non andrà in carcere.
Giovedì la corte d’appello di Roma, ha dato ragione al difensore Luca Nisi che era ricorso in cassazione contro l’ordinanza che aveva accolto la richiesta del procuratore generale.
Imputato un 26enne condannato due volte in due anni, a due anni di reclusione il 5 giugno 2019 e a un anno e sette mesi il 19 febbraio 2021, accumulando una pena superiore ai due anni ma ottenendo lo stesso la sospensione condizionale di entrambe le pene. Il 19 gennaio 2023, però, la corte d’appello, su richiesta del pm, gli ha revocato la sospensione condizionale che gli era stata concessa in entrambi i casi dal tribunale di Viterbo.
Il ricorso del 26enne, che ha accumulato due condanne definitive a 3 anni e 7 mesi di reclusione, era stato accolto il 28 giugno 2023 dalla cassazione, che ha disposto l’annullamento della revoca, con rinvio ad altra sezione per un nuovo giudizio. Giudizio arrivato per l’appunto il 10 ottobre.
Il difensore Luca Nisi ha lamentato, in particolare, che il giudice dell’esecuzione non abbia adempiuto all’onere — “imposto da consolidata giurisprudenza di legittimità” — di acquisire il fascicolo processuale relativo al procedimento nell’ambito del quale il beneficio della cui revoca si discute era stato riconosciuto, “al doveroso fine di accertare se l’esistenza del precedente ostativo fosse o meno nota al giudice del merito”.
“La nuova ordinanza della corte d’appello in funzione di giudice dell’esecuzione penale e giudice del rinvio – spiega il legale del 26enne – ha rigettato la richiesta del procuratore generale di revoca della seconda sospensione condizionale della pena, per cui non dovrà scontare la seconda condanna per applicazione anche della seconda sospensione condizionale”.
“Tra agli atti del giudizio di secondo grado – si legge nelle motivazioni – è accluso il certificato del casellario giudiziale dell’imputato, da cui risulta la precedente sospensione concessa dal tribunale di Viterbo del 5 giugno 2019: documentazione che attesta la conoscibilità della preesistente condanna, ancorché, in applicazione del principio del divieto di reformatio in peius, il giudice della cognizione di secondo grado, in assenza di impugnazione del pm. non avrebbe potuto autonomamente procedere alla revoca del beneficio”.
– Revocata doppia sospensione condizionale della pena, ma per ora non andrà in carcere
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.
12 ottobre, 2024
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