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Toscana
Sono ancora molti i datori di lavoro e le famiglie che attendono il nulla osta all’ingresso di un lavoratore ed una lavoratrice stranieri. Va infatti a rilento l’iter per la consegna del nulla osta da parte degli Sportelli Unici per l’Immigrazione presso le Prefetture-UTG, malgrado il recente supporto di 300 Finanzieri al personale delle Prefetture. Si parte dai lavoratori stagionali, a seguire i lavoratori domestici e quelli subordinati. E in questi giorni è effettivamente incominciato il rilascio sulla quota di 170.000 unità, decisa in origine dal Governo Berlusconi.
Ma alcune novità sono in corso. Vediamo di riassumerle. È in corso di discussione in Parlamento lo schema di decreto-flussi per aggiungere agli originari 170.000, ulteriori 350.000 ingressi. Secondo tale schema, saranno considerate valide a tal fine le domande presentate dai datori di lavoro entro lo scorso 21 luglio.
Il Governo inoltre ha dichiarato che intende concludere il rilascio dei nulla osta entro il prossimo 31 dicembre. Il Ministro Ferrero peraltro ha preso anche l’impegno di studiare la possibilità di evitare che lo straniero già presente in Italia debba rientrare rientrare in patria per il rilascio del visto di ingresso per lavoro presso il Consolato italiano competente. Lo stesso Ministro ha dichiarato recentemente che per il 2007 l’intera normativa sugli ingressi dovrà essere rivista, per evitare il ripetersi della situazione verificatasi quest’anno.
Intanto il Ministero dell’Interno, con una circolare del 7 luglio scorso, ha sancito la possibilità di un subentro di un diverso datore di lavoro (ma solo a talune condizioni): nei casi di decesso del datore di lavoro o di cessazione dell’azienda nelle more del rilascio del nulla osta al lavoro, è possibile il subentro nell’assunzione da parte di un componente della famiglia del defunto se si tratta di lavoro domestico o da parte della nuova azienda che a tutti gli effetti rileva l’azienda che aveva originariamente presentato la richiesta di assunzione, qualora, naturalmente questi ultimi soggetti, in possesso di tutti i requisiti di legge necessari, manifestino l’effettiva volontà di avvalersi di tale facoltà.
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