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Il decreto del Ministro del lavoro dell’11 giugno 2024 pubblicato in data 5 agosto 2024, ha modificato la disciplina relativa alle modalità di versamento del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, L. 68/99, di interesse per i datori di lavoro che, in virtù della pericolosità delle lavorazioni, possono richiedere di essere esonerati dall’assunzione di lavoratori disabili.
Beneficiari
I datori di lavoro privati possono usufruire dell’istituto dell’esonero in argomento, a condizione che:
– abbiano in servizio addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
– presentino apposita autocertificazione di esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della legge 68 del 1999 per quanto concerne i medesimi addetti;
– versino al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della legge n. 68 del 1999 un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Autocertificazione
La presentazione dell’autocertificazione avviene esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge. L’autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell’esonero oggetto del menzionato decreto. Non è consentita la presentazione di più autocertificazioni contemporaneamente in corso di validità, anche se contenenti differenti ambiti provinciali.
In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell’esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre, senza dover ripresentare l’autocertificazione.
In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere ripresentata con le medesime modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione. Resta ferma la possibilità di effettuare l’autocertificazione entro la fine del trimestre in cui è intervenuta la variazione in diminuzione, laddove il datore di lavoro intenda avvalersene al fine di versare in misura ridotta il corrispondente contributo relativo al trimestre successivo.
In caso di incremento della quota di esonero, la corrispondente integrazione del contributo esonerativo è effettuata in occasione dell’invio della nuova autocertificazione, tenuto conto che la procedura telematica genera un avviso di pagamento per il versamento del solo importo integrativo tramite piattaforma PagoPA.
In caso di mancato versamento del contributo esonerativo con le modalità previste nel decreto dell’11 giugno 2024 il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.
Versamento del contributo
È necessario che tali datori di lavoro versino al Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità un contributo esonerativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, attualmente pari a € 39,21 per ogni giorno lavorativo. Il primo versamento deve essere effettuato al termine della compilazione della procedura di autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell’autocertificazione al termine del trimestre. I versamenti successivi vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire e coprono l’intero trimestre in cui vengono versati.
Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana (22 giorni lavorativi al mese) ed è, pertanto, pari a € 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
Le tempistiche per la presentazione dell’autocertificazione
I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del DM 11 giugno 2024, già fruivano dell’esonero e che intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il termine di 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 1° novembre 2024.
Il nuovo applicativo per la presentazione dell’autocertificazione è disponibile dal 3 ottobre 2024.
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