Effettua una nuova ricerca
More results...
Premesso che “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30.07.1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI” (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001), l’art. 3 D.L. 71/2024 ha novellato gli artt. 25, c. 6 D.Lgs. 36/2021 e 53, c. 6 D.Lgs. 165/2001, disposizione quest’ultima riguardante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 31.07.2024, tra i dipendenti pubblici che, al di fuori dell’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, prestano la propria attività a favore di ASD/SSD, FSN, DSA, associazioni benemerite, o EPS, occorre distinguere tra:
– volontari e lavoratori sportivi dilettanti con un compenso annuo inferiore a 5.000 euro. È obbligatorio presentare all’Amministrazione di appartenenza una mera comunicazione preventiva;
– lavoratori sportivi con compenso annuo superiore a 5.000 euro. L’attività può essere svolta solo previa autorizzazione rilasciata dell’Amministrazione di appartenenza tramite specifici parametri individuati dall’art. 2 D.M. 10.11.2023 (insussistenza di conflitto di interessi, assenza di cause di incompatibilità di diritto, ecc.). Il nulla osta deve intervenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, termine perentorio a decorrere del quale vale la regola del silenzio-assenso.
Oltre alla suddetta agevolazione l’art. 3, lett. b) D.L. 71/2024 introduce anche una norma speciale, valida esclusivamente per l’ambito del lavoro sportivo, in merito a termini e modalità delle comunicazioni obbligatorie alla P.A. di appartenenza da parte dei soggetti, pubblici o privati, eroganti somme a pubblici dipendenti per lo svolgimento di incarichi subordinati ad autorizzazione da parte della medesima Amministrazione. Con la novella (art. 53, c. 11, secondo periodo D.Lgs. 165/2001) il legislatore ha infatti previsto che, per le sole prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni debbano essere effettuate, in un’unica soluzione, entro i 30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente. In tal caso non è dunque applicabile il minor termine di 15 giorni dettato dalla regola generale (art. 53, c. 11, primo periodo D.Lgs. 165/2001).
Occorre sottolineare che, alla luce della nuova lettera f-ter) inserita all’art. 53, c. 6, l’obbligo di comunicazione, come specificato dal Dossier al D.L. 71/2024, è un onere di cui prossimamente (30.01.2025) i sodalizi sportivo dilettantistici, esclusivamente nel caso di corrispettivi erogati a ciascuno dei propri tesserati di importo annuo superiore a 5.000 euro, dovranno tenere conto.
Per quanto riguarda, infine, lo svolgimento di attività sportiva degli appartenenti alle Forze Armate, il Ministero della Difesa, con circolare del 22.12.2023, n. 762680, ha evidenziato che vengono considerati incompatibili con il servizio il contratto di lavoro subordinato, il co.co.co stipulato oltre il limite delle 24 ore settimanali e l’apertura della partita Iva.
Per i dipendenti dei corpi militari dello Stato, considerata la particolarità dell’iter autorizzativo, si raccomanda un’attenta lettura della predetta circolare e dei relativi allegati contenenti i modelli di richiesta.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui
Informativa sui diritti di autore
Questa è una parte dell’articolo originale
Vuoi approfondire l’argomento, criticarlo, discutere
come previsto dalla legge sul diritto d’autore art. 70
Sei l’autore dell’articolo e vuoi richiedere la rimozione?
Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: “Il riassunto, la citazione (source link) o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali